Fisco

Bonus facciate non termico e obbligo di attestazione e visto di conformità: non conta la realizzazione in edilizia libera o l'importo non superiore a 10.000 euro

Per il bonus facciate non termico è sempre previsto l’obbligo dell’attestazione della congruità dei prezzi e del visto di conformità in caso di cessione del credito o di sconto in fattura, a nulla rilevando se si tratti di un intervento di edilizia libera o di un intervento di importo non superiore a 10.000 euro

martedì 1 febbraio 2022 - Redazione Build News

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Per il bonus facciate non termico è sempre previsto l’obbligo dell’attestazione della congruità dei prezzi e del visto di conformità in caso di cessione del credito o di sconto in fattura, a nulla rilevando se si tratti di un intervento di edilizia libera o di un intervento di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco 2022.

D. In caso di bonus facciate “non termico” realizzato in edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 380/2021 si conferma che la cessione del credito o lo sconto in fattura non necessitano, a tutt’oggi, del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità dei prezzi? In sostanza, la deroga di cui all’ultimo periodo della lettera b) del comma 1-ter dell’articolo 121 del Dl 34/2021 – inserita dalla Legge di bilancio 2022 – riguarda solo l’importo dei lavori o anche il fatto che l’intervento avvenga in edilizia libera?

R. L’articolo 1, comma 29, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, numero 234 (legge di bilancio 2022), ha inserito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nell’articolo 121 del Dl 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-ter, il quale alla lettera b) stabilisce che l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità previsto per la cessione del credito o lo sconto in fattura, con riferimento alle spese sostenute per i bonus diversi dal superbonus, non si applica alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi della normativa di settore e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro; tuttavia, è «fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160», vale a dire per il bonus facciate non termico.

In conformità a quanto disposto dal citato comma 1-ter, per il bonus facciate di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, numero 160, è sempre previsto l’obbligo dell’attestazione della congruità dei prezzi e del visto di conformità in caso di cessione del credito o di sconto in fattura, a nulla rilevando se si tratti di un intervento di edilizia libera o di un intervento di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

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