La società ALFA SRL (di seguito la società o l'istante), proprietaria di parte di un corpo di fabbrica del complesso Monumentale ..., ha chiesto un parere circa la fruizione della detrazione prevista dall'articolo 1, commi 219-223, della legge n. 160 del 2019 (c.d. "bonus facciate").
L'istante rappresenta che il corpo di fabbrica del Complesso Monumentale in esame, è posizionato «all'interno dell'antico chiostro con una facciata che ne delimita un lato».
In particolare, l'istante rappresenta che la Variante al PRG del Comune di---, approvata con Decreto del Presidente G.R.C. n. ---, fa ricadere l'immobile in parola (a sua volta vincolato ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 42 del 2004) in Zona "A"ed è individuato, ai sensi dell'articolo 56 delle Norme di Attuazione del PRG, come «Attrezzatura di quartiere». L'istante, inoltre, dichiara che, il comma 3) del richiamato articolo 56 recita: «Le attrezzature di cui al comma 1) sono pubbliche o assoggettate ad uso pubblico. Per le attrezzature assoggettate ad uso pubblico i proprietari dovranno stipulare con l'Amministrazione Comunale apposita convenzione che ne disciplini l'uso».
Per quanto sopradetto, l'istante chiede se gli interventi realizzati sulla "facciata" in argomento possano beneficiare della detrazione di cui al c.d. Bonus Facciate.
Con la Risposta n. 154 di oggi 5 marzo 2021, l'Agenzia delle entrate, dopo aver richiamato i chiarimenti di cui alla circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, ha affermato che “sul presupposto essenziale che la porzione di immobile sui cui sono operati gli interventi risulti visibile da suolo ad uso pubblico e sia stipulata in tale senso apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale che ne disciplini l'uso, si ritiene che gli interventi operati sulla facciata possano fruire della detrazione cd. bonus facciate”.
Con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione alla disciplina qui in commento. In particolare, con la citata circolare è stato chiarito che «Devono, invece, considerarsi escluse, stante il testo normativo, riferito alle facciate esterne e alle strutture opache verticali, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli».
In allegato la Risposta n. 154 di oggi 5 marzo 2021