Si torna a chiedere l’estensione del Bonus Facciate anche agli edifici non necessariamente ricompresi nelle zone A e B. Questa volta l’interrogazione a risposta scritta n. 4-10004 è stata presentata dall’On. Cardinale (Misto – Centro democratico) il 2 agosto 2021.
La riportiamo integralmente.
ON. DANIELA CARDINALE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:
in merito al tema della rigenerazione urbana, con la legge di bilancio 2020, all'articolo 1, comma 219, è stato introdotto il «Bonus facciate», una misura che prevede la possibilità per i cittadini di detrarre il 90 per cento delle spese sostenute per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici;
il bonus può essere usato con detrazione Irpef in cinque anni, cioè pagando anticipatamente i costi e poi avendo un rimborso mediante sconto sulle tasse in cinque quote annuali. Diversamente si può usare la cessione del credito o lo sconto in fattura;
si tratta di un provvedimento che, non solo, ha dato e continua a dare un notevole impulso al processo di rigenerazione urbana dei centri residenziali di molti comuni italiani, ma che ha generato un importante indotto economico per il comparto produttivo dell'edilizia;
secondo la relazione che ha accompagnato l'approvazione della legge di bilancio 2020; infatti, l'impatto della manovra sarebbe stato stimato, per il solo anno 2020, attorno ad una spesa pari a circa 4 miliardi di euro: la ratio della norma è proprio quella di favorire la riqualificazione del tessuto urbano esistente e, al tempo stesso, di dare respiro alle imprese che operano nel settore delle costruzioni;
la possibilità di accesso alla misura, tuttavia, scadrà il 31 dicembre 2021, dato che al momento non è stata prevista alcuna possibilità di proroga;
in sede di approvazione alla Camera dei deputati del cosiddetto decreto «Semplificazioni» (decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021), l'interrogante ha presentato un ordine del giorno che ha impegnato il Governo a valutare la possibilità di prevedere l'estensione del «Bonus facciate» anche per gli edifici ricadenti al di fuori delle zone urbane classificate come A e B secondo il decreto ministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444;
l'accoglimento da parte del Governo del suddetto ordine del giorno, ha sottolineato la profonda attenzione da parte dell'Esecutivo su un tema di così fondamentale importanza, per la tutela del paesaggio e per il sostegno alla rigenerazione urbana delle nostre città, oltre che per il sostegno al settore edile;
facendo seguito a quanto sopra riportato, si renderebbe dunque opportuno prevedere con futuri decreti o in sede di discussione della futura legge di bilancio 2022, la possibilità che il cosiddetto «Bonus facciate» possa essere esteso quantomeno fino al 31 dicembre 2023, al pari di quanto il Governo intenderebbe fare con la misura «Superbonus 110 per cento» –:
se i Ministri interrogati non ritengano opportuno valutare l'adozione di iniziative per l'estensione del «Bonus facciate», secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2020, al 31 dicembre 2023, nel pieno rispetto dei vincoli di bilancio.
(4-10004)