L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 411 del 25 settembre 2020 (IN ALLEGATO), chiarisce quali sono gli interventi sui balconi agevolabili con il Bonus Facciate 2020. Nello specifico, la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi, oltre che per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione. A queste bisogna aggiungere anche le spese sostenute per la rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone nonché per rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura.
Bonus facciate, come funziona
L'articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), disciplina una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (cd. Bonus Facciate).
Le tipologie di interventi che danno diritto al predetto bonus, nonché la misura della detrazione spettante, sono individuate dai commi da 219 a 221 del citato articolo 1 della legge di Bilancio 2020; il comma 222 stabilisce, inoltre, le modalità di fruizione della detrazione mentre, per le modalità applicative, il comma 223, rinvia al regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). I chiarimenti in ordine alla applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E.
Sconto in fattura e cessione del credito
Chi sostiene spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione (si rimanda, per i dettagli, al Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, prot. 283847/2020).
In allegato la Risposta n. 411 del 25 settembre 2020