“Il ministro del'ambiente Costa emani subito il decreto attuativo sul bonus idrico. Senza questo provvedimento, l'incentivo resta lettera morta. I cittadini chiedono di beneficiare di questa misura, inserita in legge di Bilancio grazie alla tenacia della Lega, per la sostituzione di ceramiche sanitarie, rubinetteria e impiantistica idrica. Misura che consente di risparmiare, ridurre gli sprechi d'acqua e ridare ossigeno alle filiere produttive del settore. Tremo solo all'idea di un nuovo, disastroso click day: la fruizione di questo incentivo deve essere semplice, immediato ed efficace”.
Lo ha dichiarato la deputata Benedetta Fiorini (Lega), segretario della commissione Attività produttive della Camera.
Ricordiamo che il bonus idrico è disciplinato all'art. 1, commi da 61 a 65 della Legge di Bilancio 2021, che riportiamo:
61. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo denominato « Fondo per il risparmio di risorse idriche », con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021 per le finalità di cui al comma 62.
62. Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 61 e fino ad esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
63. Il bonus idrico di cui al comma 62 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:
a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
b) la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
64. Il bonus idrico di cui al comma 62 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.
65. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio di cui ai commi da 61 a 64, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.