Sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre scorso è pubblicato il decreto 27 settembre 2021 del del ministero della Transizione ecologica, recante “Erogazione del bonus idrico”.
Il decreto è attuativo della misura agevolativa disegnata dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 61-65, legge n. 178/2020) per incentivare la realizzazione di interventi mirati alla riduzione delle perdite di acqua e per limitarne l’uso superfluo.
Il bonus idrico può essere richiesto una sola volta, dalle persone fisiche, per un solo immobile, per interventi di efficientamento idrico, nel limite massimo di 1.000 euro, in relazione alle spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Saranno soddisfatte le istanze fino all’esaurimento delle risorse del “Fondo per il risparmio di risorse idriche” stanziate, pari, per quest’anno, a 20 milioni di euro.
PER RUBINETTI E DOCCE, MA NON SOLO. Possono usufruire del rimborso delle spese sostenute le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari, per la sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di rubinetti, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.
Il beneficio può essere richiesto anche per alcuni interventi idraulici e murari necessari per l’installazione e l’adeguamento della rete idrica, compreso lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
I bonus saranno assegnati secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande fino all’esaurimento dei fondi stanziati.
La somma erogata, precisa il decreto, non costituisce reddito imponibile, non rileva ai fini Isee, è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni fiscali riconosciute per gli stessi beni e gli stessi interventi.
DOMANDA VIA WEB. Per ottenere il rimborso, gli aspiranti beneficiari devono presentare istanza registrandosi sull’applicazione web, “Piattaforma bonus idrico”, accessibile, previa autenticazione, dal sito del ministero della Transizione Ecologica. La Piattaforma sarà disponibile entro 60 giorni dalla data di registrazione del decreto ministeriale.
L’identità dell’istante è accertata tramite Spid o Carta d’identità elettronica.
Al momento della registrazione il richiedente fornisce le dichiarazioni sostitutive che attestano:
- nome, cognome, codice fiscale del beneficiario
- importo della spesa sostenuta per cui si richiede il rimborso
- quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione
- specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre a specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato
- identificativo catastale dell’immobile per cui è stata presentata istanza di rimborso
- di non avere usufruito di altre agevolazioni fiscali per le medesime spese
- le coordinate del corrente bancario/postale (Iban) su cui accreditare il rimborso
- le indicazioni del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario eccetera)
- se non proprietario o comproprietario, degli estremi del contratto da cui trae titolo
- l’avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, della volontà di fruire del bonus.
Inoltre, dovrà essere allegata copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del richiedente, che certifica la spesa. In caso di soggetti non tenuti a emettere fattura, può essere allegata altra documentazione idonea attestante la transazione secondo la norma di riferimento e il modello disponibile sulla piattaforma (copia del versamento bancario, attestazioni di altri sistemi di pagamento come la carta di credito, eccetera).
Il ministero della Transizione ecologica si avvarrà, tramite Sogei, delle informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate per verificare i dati identificativi dell’istante, dell’immobile e dello stato giuridico vantato dal richiedente in relazione al fabbricato. La congruità delle caratteristiche tecniche sarà verificata dal ministero sempre tramite di Sogei utilizzando i dati inseriti e caricati sulla piattaforma dai beneficiari. Al riguardo, il decreto precisa che le amministrazioni coinvolte integrano gli accordi di cooperazione informatica e per la consultazione delle banche dati catastali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da attuarsi nel rispetto dei principi di minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza stabiliti dall’articolo 5 del Regolamento Ue n. 2016/679.
Il decreto MITE del 27 settembre 2021 è disponibile in allegato.
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