La detrazione Irpef del 50% per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici nuovi, destinati all’arredo di immobili oggetto di interventi edilizi, spetta anche per quelli effettuati nel 2021, sempre che l’intervento di ristrutturazione sia iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2020. Il limite complessivo di spesa ammissibile, da riferire, a ciascun immobile, comprensivo di pertinenze, o alla parte comune dell’edificio ristrutturato, sale da 10mila a 16mila euro.
È quanto prevede il comma 58, lettera b, n. 2), dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 – Legge di Bilancio 2021, intervenendo sul comma 2 dell’articolo 16, Dl n. 63/2023.
In cosa consiste e a chi spetta
La disposizione agevolativa, per la quale la legge di bilancio ha disposto la proroga al 2021, consiste in una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
Il beneficio, dunque, spetta a chi già fruisce delle detrazioni per lavori di recupero del patrimonio edilizio (“bonus ristrutturazioni”), con la conseguenza che, se, ad esempio, la ristrutturazione dell’immobile è pagata solo da uno dei due coniugi mentre all’arredo provvede l’altro, nessuno dei due ha diritto al “bonus mobili”.
Per gli acquisti effettuati nel 2021, la detrazione spetta - come già ricordato - soltanto se l’intervento edilizio è iniziato dopo il 31 dicembre 2019.
Per il 2021, lo sconto Irpef del 50% va calcolato su un importo massimo di 16mila euro (il tetto, fino allo scorso anno, era fissato a 10mila euro), a prescindere dal costo della ristrutturazione, che può quindi essere anche inferiore. Il tetto va riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione; pertanto, se si effettuano lavori di ristrutturazione su più immobili, il beneficio spetta più volte. Per gli acquisti fatti nel 2021, riferiti a lavori realizzati nel 2020 oppure iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021, nel limite di 16mila euro bisogna considerare anche le spese sostenute nel 2020 per le quali si è già fruito del bonus.
La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo e, contrariamente a quanto previsto per il “bonus ristrutturazioni”, non si trasferisce né se il contribuente muore né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento edilizio. Pertanto, se questo è venduto prima che si sia esaurito il periodo di fruizione della detrazione, le quote non ancora utilizzate potranno essere sfruttate da chi ne aveva acquisito il diritto.
I beni agevolabili
La detrazione spetta per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici nuovi. Questi ultimi, se si tratta di apparecchiature per le quali è prevista l’etichetta energetica, devono essere di classe non inferiore alla A+ (alla A, in caso di forni e lavasciuga). È agevolato anche l’acquisto di elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo.
Tra i mobili ammissibili rientrano letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, divani, poltrone, credenze, comodini, materassi, apparecchi di illuminazione. Niente bonus, invece, per l’acquisto di porte, pavimentazioni (come il parquet), tende, tendaggi e altri complementi di arredo.
Per quanto riguarda gli elettrodomestici, sono agevolabili frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Sono detraibili anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
Acquisto dei beni solo dopo aver iniziato i lavori
Per accedere al bonus, come puntualizzato dall’amministrazione finanziaria (circolare 29/2013), la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto dei beni agevolabili. La circostanza può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla legislazione edilizia; nel caso di interventi per i quali non sono previsti titoli abilitativi o comunicazioni, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Invece, se i beni sono destinati a un’unità appartenente a un edificio interamente ristrutturato da un’impresa immobiliare o da una cooperativa edilizia, per data di inizio lavori si intende quella di acquisto o di assegnazione dell’appartamento.
In ogni caso, non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.
Gli interventi che fanno scattare l’ok al bonus mobili
Costituisce presupposto per fruire della detrazione in esame la realizzazione di interventi edilizi sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici residenziali, in funzione degli acquisti finalizzati all’arredo, rispettivamente, delle singole abitazioni e delle parti comuni (guardiole, appartamento del portiere, sala per riunioni condominiali, lavatoi, eccetera). Pertanto, i lavori sulle parti comuni non consentono ai singoli condomini di fruire del bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all’arredo della propria unità immobiliare.
Queste le tipologie di interventi che permettono di accedere anche al “bonus mobili”:
- manutenzione straordinaria su singoli appartamenti (ad esempio, la realizzazione di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso, il rifacimento di scale e rampe, la costruzione di scale interne, l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la sostituzione di tramezzi interni, interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, come l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore, la sostituzione della caldaia)
- restauro e risanamento conservativo su singoli appartamenti (ad esempio, l’adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti)
- ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti (ad esempio, la realizzazione di una mansarda o di un balcone, l’apertura di nuove porte e finestre)
- ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ovvero da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile
- manutenzione ordinaria (ad esempio, la tinteggiatura di pareti e soffitti, la sostituzione di pavimenti o di infissi esterni, il rifacimento di intonaci, la sostituzione di tegole e il rinnovo delle impermeabilizzazioni, la riparazione o sostituzione di cancelli o portoni, la riparazione delle grondaie o delle mura di cinta), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
Non danno diritto al “bonus mobili” gli interventi di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti, gli interventi finalizzati all’adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a meno che non siano anche inquadrabili tra gli interventi di cui all’elenco precedente), la realizzazione di posti auto o box pertinenziali.
Gli adempimenti da osservare
Per usufruire del “bonus mobili”, è richiesto che l’acquisto dei beni agevolabili (incluse le spese di trasporto e montaggio) avvenga con bonifico bancario o postale (non necessariamente quello specifico predisposto da banche e Poste per il “bonus ristrutturazioni” che, tra l’altro, se utilizzato, comporta l’applicazione di una ritenuta d’acconto) oppure con carta di debito o credito; è escluso, pertanto, l’utilizzo di assegni, contanti o altri mezzi di pagamento.
In caso di finanziamento, la società che lo eroga deve attenersi a tali modalità e fornire all’interessato copia della ricevuta del pagamento; in questa ipotesi, la spesa si considera sostenuta nell’anno in cui la finanziaria effettua il pagamento.
Invece, per gli acquisti con carta di credito o di debito, la data di pagamento è rappresentata dal giorno di utilizzo della carta (è riportata nella ricevuta della transazione) e non da quello di addebito sul conto corrente.
Occorre, poi, conservare (ed esibire a richiesta degli uffici):
- ricevuta del bonifico ovvero, per i pagamenti con carta di credito o debito, ricevuta dell’avvenuta transazione
- documentazione di addebito sul conto corrente
- fatture (o scontrini), riportanti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati. Se nello scontrino non è indicato il codice fiscale dell’acquirente, il bonus spetta ugualmente qualora il documento contenga le prescritte informazioni sui beni acquistati e sia riconducibile al titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
Infine, è previsto che gli acquisti di elettrodomestici ammessi alla detrazione siano comunicati telematicamente, nei successivi 90 giorni, all’Enea, ossia l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. Tuttavia, il mancato o tardivo invio della comunicazione non comporta la perdita del diritto al bonus (risoluzione 46/2019). (fonte: Fisco Oggi)
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