Novità per l’etichettatura energetica degli apparecchi agevolabili con il bonus mobili ed elettrodomestici, lo sconto fiscale del 50% che la Legge di Bilancio 2022 ha confermato, seppure in misura meno incisiva, anche in relazione ai costi sostenuti negli anni 2022, 2023 e 2024.
Il comma 37, lettera b), numero 2, dell’articolo 1, della legge 234/2021, ha integralmente sostituito il comma 2 dell’articolo 16 del Dl 63/2013, ossia la norma istitutiva del “bonus mobili ed elettrodomestici”.
Per quanto riguarda gli elettrodomestici, in considerazione del recente cambiamento delle regole unionali sull’etichettatura energetica, è stato modificato il sistema di classificazione cui far riferimento. In particolare, è ora previsto che, per essere ammessi all’agevolazione, i beni in questione, se rientranti tra le apparecchiature per le quali è prevista l’etichetta energetica, devono appartenere a una classe non inferiore alla A per i forni, alla E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla F per i frigoriferi e i congelatori.
L’ammontare delle spese ammesse al beneficio, sulle quali calcolare la detrazione del 50% ripartibile tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è stato fissato, per il 2022, a 10mila euro con riferimento a ciascuna unità abitativa, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione (di fatto, si torna al tetto in vigore fino al 2020, prima dell’innalzamento a 16mila euro per il 2021); con riferimento ai due anni successivi (2023 e 2024), il plafond agevolabile è stato dimezzato, posizionato a quota 5mila euro.
Il bonus è riconosciuto a condizione che gli interventi di recupero edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni ammissibili, vale a dire che, per beneficiare della detrazione relativamente alle spese per mobili ed elettrodomestici sostenute nel 2022, i lavori edilizi devono essere cominciati dal 1° gennaio 2021. In altre parole, spetta sia per le spese sostenute nell’anno in cui parte la ristrutturazione sia per quelle dell’anno successivo, tenendo presente, in quest’ultimo caso, che il limite è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è già fruito della detrazione.
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