Fisco

Bonus mobili non spettante in caso di sostituzione della caldaia: delucidazioni dal Fisco

La detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici non spetta nei casi in cui siano stati realizzati interventi finalizzati al risparmio energetico, per i quali si usufruisce della detrazione del 65%

martedì 30 agosto 2022 - Redazione Build News

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La detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici non spetta nei casi in cui siano stati realizzati interventi finalizzati al risparmio energetico, come la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, per i quali si usufruisce della detrazione del 65%.

Lo ricorda la rivista online dell’Agenzia delle Entrate, rispondendo alla domanda di un utente su La posta di FiscoOggi.

A dicembre 2020 ho sostituito la caldaia e sto usufruendo della detrazione del 65%. Nel 2021 ho acquistato mobili, per cui intendo usufruire della relativa detrazione al 50%. Il sistema in fase di compilazione dichiarazione non accetta la richiesta di quest’ultima detrazione, restituendo il seguente errore: “compilato in assenza requisiti previsti per il quadro spese interventi recupero edilizio”. Da ricerche effettuate e da diversi chiarimenti ricevuti, la detrazione mobili spetterebbe se l’acquisto è stato fatto in epoca successiva al cambio caldaia. Chiedo se la detrazione bonus mobili mi spetta e, se sì, perché rilevo quel tipo di errore.

La risposta di FiscoOggi

L’errore ricevuto dal sistema in fase di compilazione della dichiarazione è corretto. La detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, infatti, non spetta nei casi in cui siano stati realizzati interventi finalizzati al risparmio energetico per i quali si usufruisce della detrazione del 65% (come la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale).

Come indica lo stesso articolo 16 (comma 2) del decreto legge n. 63/2013, la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati ad arredare l’immobile oggetto di ristrutturazione, spetta ai contribuenti che usufruiscono della detrazione di cui al comma 1 dello stesso articolo (detrazione del 50% per interventi indicati nel comma 1 dell’articolo 16-bis del Dpr 917/1986).

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