Non è esclusa la possibilità di applicare il bonus mobili/elettrodomestici anche in presenza di interventi finalizzati al risparmio energetico, a condizione però che gli stessi interventi possano essere ricompresi nel novero della "manutenzione straordinaria".
È uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 11/E dello 21 maggio 2014, che dedica un intero capitolo (il quinto, da 5.1 a 5.7) alle regole basilari per poter godere dello sconto extra legato agli arredi. Sull’argomento si era già soffermata a settembre 2013 la Circolare 29/E, delimitando l’area specifica dei lavori edilizi che costituiscono il presupposto per l’applicazione del beneficio introdotto dal Dl 63/2013, meglio noto come decreto “Energia”.
In linea generale il decreto ha introdotto la possibilità di godere di uno sconto Irpef pari al 50%, entro un limite di 10.000 euro di spesa, sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad unità immobiliari residenziali soggette a interventi di ristrutturazione/manutenzione straordinaria. Praticamente, spendendo fino a 10.000 euro vi è la possibilità di detrarre dall’imposta lorda la metà di quanto sborsato per l’acquisto. È chiaro, quindi, che qualora l’importo della spesa fosse superiore a 10.000 euro, lo sconto ammonterebbe comunque a 5.000 euro (50% di 10.000).
Fra l’altro, per effetto della Legge di Stabilità dello scorso anno, lo stesso livello dei 10.000 euro aveva rischiato seriamente di essere abbassato a quello della spesa di ristrutturazione, ovviamente qualora questa fosse inferiore a 10.000 euro. Poi però, dopo un iter travagliato di annunci e smentite, la successiva conversione del Decreto Casa (47/2014) ha riportato il bonus alla sua dimensione originaria, vale a dire ristabilendo il livello dei 10.000 euro a prescindere dall’ammontare della ristrutturazione. Va inoltre ribadito che la legge non richiede alcun vincolo di consequenzialità fra l'intervento in sè e i mobili o gli elettrodomestici acquistati. Ipotizzando ad esempio che i lavori abbiano riguardato il salone o il servizio igienico, si potrà beneficiare del bonus anche acquistando un nuovo forno o un nuovo letto, che con il salone e il servizio igienico non hanno nulla a che vedere. L’importante è che siano stati effettuati degli interventi detraibili col 50%, rientranti nel novero della manutenzione straordinaria, del restauro o risanamento conservativo, della ristrutturazione edilizia e della ricostruzione, o ripristino, dell’immobile a seguito di eventi calamitosi. Morale: qualunque intervento che non abbia alcun legame con questa ristretta classificazione, pur avendo diritto di per sé alla detrazione del 50%, non dà comunque diritto allo sconto extra sull’arredo e sugli elettrodomestici.
Tuttavia la Circolare 11/E dimostra un approccio più possibilista, affermando che potrebbero comunque rientrare nel bonus anche interventi diversi da quelli appena elencati, a condizione però che “per le loro particolari caratteristiche” siano al tempo stesso inquadrabili fra le macro-tipologie che danno l’accesso al beneficio. Tale principio si applica per l’appunto ai lavori di risparmio energetico, laddove questi possano essere configurati “quanto meno come interventi di manutenzione straordinaria”, dove per “manutenzione straordinaria” si intendono “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso” (articolo 3, comma 1, del Dpr 380/2001, Testo unico dell’Edilizia). Detto questo, qualora per il risparmio energetico si decidesse di applicare la detrazione del 65% anziché quella del 50%, ecco che l’eventuale richiesta del bonus mobili non sarebbe valida, in quanto l’unico legame ammesso è quello con la detrazione edile del 50%. Fra i lavori, inoltre, che non costituiscono (almeno per ora) un presupposto per l’applicazione del bonus mobili, vi sono anche quelli per la realizzazione di posti auto o box pertinenziali all’abitazione.
Un altro aspetto che di frequente mette in dubbio i contribuenti sulla possibilità o meno di accedere allo sconto è quello delle tempistiche di spesa rispetto alla realizzazione dei lavori. In questo caso un riferimento certo può essere individuato nella data del 26 giugno 2012, giorno in cui è entrato in vigore il decreto che ha portato dal 36 al 50 per cento la detrazione edile. Di conseguenza, le spese effettuate da quel giorno in avanti possono essere considerate abbastanza vicine all’eventuale acquisto di mobili ed elettrodomestici “essendo rappresentative – si leggeva nella Circolare 29/E/2013 – di lavori in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che l’acquisto sia diretto al completamento dell’arredo dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati”. E sempre la Circolare 29/E ricordava che “la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione”.
Vi è infine la questione delle modalità di versamento, che in parte sono le stesse previste ai fini della detrazione sulle ristrutturazioni, vale a dire con bonifico bancario/postale dal quale si evincano la causale (Detrazione del 50% ai sensi dell'art. 16/bis del DPR del 22 Dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento, e in parte prevedono anche la possibilità di pagare mediante carte di credito o carte di debito (bancomat ad esempio).
A tal riguardo la Circolare 11/E/2014 ricorda che ai fini dell’applicazione del bonus è necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti”. Nel caso però di un contribuente che provveda all’acquisto “mediante l’utilizzo del bancomat, facendosi rilasciare uno scontrino con sopra indicati il codice fiscale dell’acquirente e la natura, qualità e quantità del bene acquistato”, lo stesso scontrino può essere equiparato alla fattura.