Il Bonus pubblicità ritorna in grande stile: dal 1° al 30 settembre sarà possibile inviare le domande di prenotazione attraverso lo sportello telematico dell’Agenzia delle Entrate, in virtù della proroga dell’agevolazione a tutto il biennio 2021 e 2022 decisa con la conversione in legge del decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021, art. 67). In più, il beneficio viene esteso anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, che si aggiungono a quelli sui giornali. Ora il bonus consiste quindi nel 50%, sotto forma di credito d’imposta, dell’importo totale degli investimenti pubblicitari effettuati in ciascun mezzo di informazione.
Chi può beneficiare del bonus pubblicità?
Beneficiari dell’agevolazione sono imprese e lavoratori autonomi, sotto qualsiasi forma giuridica, dimensione aziendale e regime contabile, nonché enti non commerciali. Coloro che hanno già effettuato la domanda nel primo periodo di apertura dello sportello (a marzo 2021) possono presentarne una nuova, altrimenti resterà valida quella già trasmessa che sarà aggiornata in base ai nuovi criteri.
Il credito d’imposta nel 2021 può essere richiesto anche da chi effettua investimenti inferiori rispetto al 2020, da chi non ha effettuato del tutto investimenti nel 2020 oppure da chi avviato l’attività nel 2021. È utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi), ed è tassato ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.
Franco Metta