Martedì 24 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 Maggio 2018, N. 90 "Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d’incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali", in attuazione dell’articolo 57-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il decreto entrerà in vigore l'8 agosto.
COME FUNZIONA? Il credito di imposta è destinato alle imprese e ai lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, e agli enti non commerciali, in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. L’incremento percentuale è riferito al complesso degli investimenti effettuati, rispetto all’anno precedente, sugli stessi mezzi di informazione.
Il regolamento prevede inoltre l'accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 solo sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, purché il loro valore superi almeno dell’1 per cento l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.
Le risorse stanziate per il 2018 ammontano a 62,5 milioni di euro, di cui 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 milioni per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 milioni per quelli da effettuare nel 2018) e 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.
MISURA DELL'AGEVOLAZIONE. Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, tenendo conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate. L'intensità dell'incentivo potrà essere elevata al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e nel caso di start-up innovative, una volta perfezionata con esito positivo la procedura di notifica della maggiorazione alla Commissione europea, in pendenza della quale è concessa la misura ordinaria del 75%.
INVESTIMENTI AMMESSI. Gli investimenti incrementali ammessi al bonus sono quelli riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, oppure nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia, nonché quelle per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.
TAX CREDIT. Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, devono presentare un’apposita comunicazione telematica con le modalità definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale. L’ammontare del credito effettivamente concesso viene disposto con provvedimento del Dipartimento dopo l’accertamento degli investimenti effettuati.
Per il solo 2018 la comunicazione telematica deve essere presentata a decorrere dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo al 24 luglio, data di pubblicazione del dpcm nella Gazzetta Ufficiale, quindi dal 22 settembre al 22 ottobre 2018, e l’adozione dell'elenco dei soggetti ammessi è effettuata entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione del decreto in Guri. Per gli investimenti incrementali effettuati tra giugno e dicembre 2017 la comunicazione deve essere effettuata entro gli stessi termini, ma in modo separato.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, dopo la realizzazione dell’investimento incrementale, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.