Ritorna con più vigore il bonus pubblicità con la possibilità di presentare le domande di prenotazione dal 1° al 31 ottobre allo sportello telematico dell'Agenzia delle Entrate. Proprio l’aggiornamento della piattaforma telematica che ha causato lo slittamento temporale della finestra, inizialmente prevista per il mese di settembre.
Estensione alle emittenti private
In fase di conversione del decreto legge Sostegni bis (dl n. 73/2021, art. 67) è stato deciso di prorogare l’agevolazione a tutto il biennio 2021 e 2022 e di estenderne il beneficio anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, che si aggiungono a quelli sui giornali.
Pertanto ora il bonus pubblicità consiste nel 50%, sotto forma di credito d’imposta, dell’importo totale degli investimenti pubblicitari effettuati su ciascun mezzo di informazione.
Chi può beneficiarne?
Beneficiari dell’agevolazione sono imprese e lavoratori autonomi, sotto qualsiasi forma giuridica, dimensione aziendale e regime contabile, nonché enti non commerciali. Coloro che hanno già effettuato la domanda nel primo periodo di apertura dello sportello (a marzo 2021) possono presentarne una nuova, altrimenti resterà valida quella già trasmessa che sarà aggiornata in base ai nuovi criteri.
Il credito d’imposta nel 2021 può essere richiesto anche da chi effettua investimenti inferiori rispetto al 2020, da chi non ha effettuato del tutto investimenti nel 2020 oppure da chi avviato l’attività nel 2021. È utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi), ed è tassato ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.
Quali sono le risorse messe a disposizione?
Le risorse messe a disposizione per il bonus pubblicità ammontano a 90 milioni di euro per ciascuno dei due anni: di questi 65 milioni sono destinati agli investimenti sulla carta stampata (quotidiani, periodici) e sull’online, mentre i restanti 25 milioni per investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Il tetto dei 90 milioni rispetta i limiti dei regolamenti Ue in materia di aiuti di Stato, il cosiddetto temporary framework.
Per gli anni successivi dal 2023, salvo nuovi aggiornamenti, è infine previsto il ritorno alla normativa precedente (art. 57-bis del DL 50/2017 convertito in legge 96/2017) che prevede il credito d’imposta del 75% sul valore incrementale degli investimenti nel limite massimo stabilito. Valore elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative. Quindi per usufruire del credito d’imposta sarà necessario che il valore degli investimenti superi almeno l’1% gli investimenti effettuali l’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Franco Metta