Il Ministero del Turismo ha aggiornato l'elenco (pubblicato il 4 febbraio 2022) delle spese ammissibili ai sensi dell’articolo 5, comma 1, dell’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, recante “Modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche, ai sensi dell’art. 1, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152” (LEGGI TUTTO).
Il punto a) dell’elenco, relativo agli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di cui all’articolo 1, comma 5, lett. a) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, è così integrato:
a.2) le spese per gli interventi di installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo, per i quali si applica quanto previsto dal comma 7, dell’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, che siano destinate ad uso esclusivo della struttura turistica oggetto dell’intervento.
FAQ – DOMANDE FREQUENTI
Domanda:
Tra le spese di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come indicate nell’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, e come specificate nell’Elenco delle spese ammissibili pubblicato in data 4 febbraio 2022, è possibile ricomprendere anche le spese per impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo, per i quali si applica quanto previsto dal comma 7, dell’articolo 119, del decreto-legge n. 34/2020, e le spese per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici?
Risposta:
Sì, è possibile ricomprendere anche dette categorie di spesa, in quanto l’articolo 1, comma 5, lett. a), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, fa riferimento agli interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture. Tali spese, dunque, sono da ricomprendere tra quelle riferibili agli interventi di incremento dell’efficienza energetica di cui alla norma citata, come peraltro precisato anche dal Ministero dello Sviluppo Economico con riferimento al credito d’imposta di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Si precisa altresì che per le spese riferibili all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, queste sono ammissibili a condizione che tali infrastrutture siano destinate ad uso esclusivo della struttura turistica oggetto dell’intervento.
Leggi anche: “Superbonus 80% per la riqualificazione delle imprese turistiche: pubblicato l’elenco delle spese ammissibili”