L'istante, un militare, ha dichiarato di detenere un alloggio gratuito, assegnato tramite una «determina sottoscritta dal Comandante XXXXX XXXXXXX e regolarmente protocollato presso il Comando della Legione XXXXXXXX, come previsto dal decreto XXXX X.X.X. del XX/XX/XXXX del Comandante XXXXXXX».
Il militare ha effettuato nel 2023 su tale alloggio alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Tuir), «previamente autorizzati sia da parte del Comando XXXXXXXXXXX che dagli uffici del Demanio dello Stato».
Ciò posto, l'Istante ha chiesto all'Agenzia delle entrate se possa fruire delle agevolazioni di cui al citato articolo 16bis del Tuir in qualità di detentore dell'unità immobiliare oggetto degli interventi, in forza di una assegnazione temporanea da parte del Comando di appartenenza nonché della detrazione per l'acquisto dei mobili ed elettrodomestici per l'arredo della predetta unità immobiliare di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 (cd. ''bonus mobili'').
La risposta del Fisco
Nella Risposta n. 102 del 13 maggio 2024, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l’atto di assegnazione dell’alloggio militare, avvenuto con “determina” del Comandante, regolarmente protocollato, costituisce un valido titolo di detenzione dell'unità immobiliare, in quanto idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale. Di conseguenza, il militare istante potrà fruire delle detrazioni per gli interventi edilizi eseguiti sull’immobile detenuto.
Nella Risposta l’Agenzia, dopo aver fornito un quadro sulla normativa delle detrazioni edilizie, per quanto di interesse nel caso in esame, ricorda che la misura di favore si applica anche al possessore o detentore dell’immobile che provvede alle spese di ristrutturazione, a patto che esista un titolo idoneo a comprovare la detenzione dell’immobile. In tal caso, come precisato più volte dalla prassi, per la detrazione è necessario il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, nonché un atto da cui risulti la detenzione dell'immobile, come un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato e in vigore al momento delle spese di ristrutturazione.
L’istante fa presente che i lavori di ristrutturazione da lui eseguiti, in linea con quanto previsto dalla disciplina, sono stati autorizzati sia dal Comando che dagli uffici del Demanio dello Stato. Il dubbio sulla legittimità della fruizione del bonus edilizio, invece, era rappresentato dalla mancanza di un vero e proprio contratto di locazione.
L’AdE, in conclusione, ritiene che l’istante, nonostante non abbia firmato un contratto di locazione o di comodato, sia comunque in possesso di un titolo idoneo a dimostrare la detenzione dell’alloggio, avendo ufficialmente ricevuto l’abitazione tramite determina del Comandante; quindi, nel rispetto di tutte le condizioni contenute nella normativa, potrà detrarsi sia le spese sostenute per gli interventi edilizi (articolo 16-bis del Tuir) sia quelle relative all’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici da destinare all’alloggio ristrutturato (bonus mobili).