Le sospensioni dei termini 2020, quelle rispettivamente previste dai decreti “Liquidità” e “Cura Italia”, non riguardano l’ipotesi del termine di 18 mesi dato all’impresa che ha effettuato i lavori, per vendere l’immobile ristrutturato e consentire all’acquirente di beneficiare della detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir.
In particolare, l’articolo 24 del decreto “Liquidità”, che disciplina la sospensione dei termini ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, non prevede espressamente alcuna sospensione dei termini regolati dal comma 3 dell’articolo 16-bis, del Tuir. Oltretutto, l’articolo 24 è una norma agevolativa a carattere speciale, che non può essere estesa, in via analogica, a casi e tempi ulteriori, rispetto a quelli indicati dalla stessa norma.
Pertanto, con la risposta n. 205 del 25 marzo 2021, fornita a una società, che non ha alienato l’immobile ristrutturato nei tempi previsti e che chiede di applicare per analogia il periodo di sospensione del Dl “Liquidità” in relazione al termine di 18 mesi previsto per l'applicazione della detrazione fiscale delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-bis, Tuir), l’Agenzia delle entrate chiarisce che ciò non è possibile.
Poi aggiunge che, allo stesso modo, ai termini in argomento, è inapplicabile anche la proroga disposta dall'articolo 103 del decreto legge “Cura Italia”, che si riferisce alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.
In allegato la risposta n. 205 del 25 marzo 2021