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Bonus ristrutturazioni, dal 1° gennaio 2028 l'aliquota scenderà al 30% (dal 36%)

L’aliquota di detrazione è ridotta al 30% per le spese agevolate ai sensi dell'art.16-bis del TUIR sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione

giovedì 16 maggio 2024 - Redazione Build News

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Con 101 voti favorevoli e 64 contrari, oggi giovedì 16 maggio l'Aula del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, nel testo definito dalla Commissione Finanze, il disegno di conversione in legge del Decreto Superbonus (decreto-legge n. 39/2024). Il provvedimento va all'esame della Camera.

Bonus ristrutturazioni al 30% dal 2028

L’articolo 9-bis, comma 8, del provvedimento riduce dal 36 al 30 per cento l’aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033.

Il comma in oggetto, introdotto in sede referente, aggiunge il comma 3-ter all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, stabilendo che per le spese agevolate ai sensi del medesimo articolo 16-bis sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, di cui al comma 3-bis, l’aliquota di detrazione è ridotta al 30%.

Cosa prevedeva l'art. 16-bis del TUIR

Ricordiamo che l’articolo 16-bis del TUIR sopra menzionato stabilisce, al comma 1, che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati una serie di interventi edilizi.

Il comma 3-bis precisa che la detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

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