L'Istante è comproprietario con tre fratelli di un complesso immobiliare sul quale nel 2019 sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio.
La ristrutturazione ha determinato la realizzazione di 4 appartamenti per il costo di 400 mila euro (oltre all'IVA) e il pagamento è avvenuto, per 200 mila euro (oltre all'IVA), tramite bonifici bancari per usufruire delle detrazioni di cui all'articolo 16-bis del TUIR, mentre, per i restanti 200 mila euro (oltre all'IVA), mediante permuta di parte dell'immobile non interessato dalla realizzazione dei 4 appartamenti, con atto pubblico in cui andranno indicati i riferimenti della fattura.
Ciò posto, l'Istante chiede se in relazione alla fattispecie prospettata possa fruire della detrazione di cui all'articolo 16-bis del TUIR, anche per le spese di ristrutturazione sostenute mediante la permuta di parte dell'immobile.
Nel caso di specie, osserva l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 659/2021 di oggi 5 ottobre, “l'intervento di recupero del patrimonio ha interessato un complesso immobiliare unico che, successivamente alla ristrutturazione, risulta essere stato in parte frazionato in 4 appartamenti. In tale ipotesi, pertanto, trova applicazione il limite di 96.000 euro, come sopra chiarito.
Sul punto, l'Istante dichiara che la spesa di 200 mila euro relativa ai predetti lavori è stata pagata mediante bonifico bancario per usufruire delle detrazioni di cui all'articolo 16-bis del TUIR.
Ne consegue che in base a quanto illustrato risulta già superato il limite di spesa ammesso e, pertanto, il quesito posto non assume rilievo ai fini della fruizione della detrazione in esame”.
Il testo completo della Risposta è disponibile in allegato.