Lo scorso 30 gennaio la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Maria Cecilia Guerra, ha risposto in commissione Finanze della Camera all’interrogazione 5-03461 Currò, avente ad oggetto “Applicazione della normativa per le agevolazioni fiscali sugli interventi di ristrutturazione edilizia”.
Con il documento gli Onorevoli interroganti, richiamando la circolare del Ministero delle finanze n. 57 del 1998 con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali è riconosciuta la detrazione fiscale, chiedono chiarimenti in merito alla possibile fruizione di tale agevolazione per la sostituzione di porte interne.
Ecco la risposta del Mef per bocca della sottosegretaria Guerra:
“Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
L’articolo 16-bis del TUIR prevede una detrazione dall’imposta lorda delle persone fisiche (IRPEF), attualmente pari al 50 per cento, nel limite massimo di spesa di euro 96.000, a fronte di interventi, effettuati sulle singole unità immobiliari, di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia (cfr. articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 – T.U. dell’edilizia).
Tali agevolazioni riguardano anche i medesimi interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. In tale ultimo caso, tuttavia, la detrazione spetta anche nell’ipotesi di spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria, di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
Come rappresentato dall’Onorevole interrogante, la sostituzione delle porte interne è inquadrabile fra le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, riconducibili tra gli interventi di manutenzione ordinaria e, quindi, non agevolabile se effettuata sulle singole unità immobiliari.
Con la circolare n. 13/E del 31 maggio 2019, l’Agenzia delle entrate ha ribadito, confermando la precedente prassi, che gli interventi previsti in ciascuna delle categorie edilizie sopra richiamate sono, di norma, integrati o correlati ad interventi di categorie diverse. Ad esempio, negli interventi di manutenzione straordinaria, sono necessarie, per completare l’intervento edilizio nel suo insieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria.
Pertanto, al fine dell’esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni agevolati ve, anche in funzione dell’identificazione delle spese ammesse alla detrazione, occorre considerare il carattere assorbente della categoria di interventi « superiore » rispetto a quella « inferiore », e se ne può, quindi, tenere conto ai fini del beneficio spettante. Nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia, effettuato sulla singola unità immobiliare, la detrazione, dunque, può essere calcolata, nel limite complessivamente stabilito dalla norma, anche con riferimento alle spese sostenute per opere di finitura, quali la sostituzione di porte interne, rientranti nella manutenzione ordinaria, se tali opere sono necessarie al completamento del suddetto intervento edilizio nel suo insieme.
Tutto ciò premesso, si fa presente, infine, che la Guida dell’Agenzia delle Entrate avendo carattere divulgativo non elenca tutti gli interventi ammessi a fruire della detrazione.
Per la valutazione degli interventi ricadenti nell’ambito della manutenzione straordinaria, la Guida rinvia alla copiosa prassi amministrativa”.