L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, in risposta a quesiti posti dalla stampa specializzata, sul “Bonus verde”, la detrazione Irpef del 36%, su un totale di spese non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dai contribuenti per interventi di: a) sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e giardini pensili.
Il Bonus verde è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017, articolo 1, commi 12-15).
"BONUS VERDE", QUESITI POSTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Si chiede se l'agevolazione spetti nel caso in cui l'acquisto di alberi, piante, arbusti, cespugli o specie vegetali in genere, finalizzato all'intervento straordinario di «sistemazione a verde» venga effettuato con acquisto distinto e separato presso un soggetto fornitore diverso rispetto al soggetto che esegue la prestazione di «sistemazione a verde».
L'articolo 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), ha previsto, per l'anno di imposta 2018, la possibilità di detrarre dall'imposta lorda, calcolata ai fini Irpef, un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili. Le spese di progettazione e manutenzione sono agevolabili se connesse all'esecuzione degli interventi citati ( comma 14, articolo 1, legge di bilancio 2018).
Sono, dunque, agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento di sistemazione a verde dell'intero giardino o area interessata, consistente nella riqualificazione ex novo dell'area a verde o nel radicale rinnovamento dell'esistente e, pertanto, per fruire dell'agevolazione è necessario che l'intervento comprenda nel suo complesso anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione. Non sono, pertanto, agevolabili i lavori eseguiti in economia. Tale circostanza non esclude, tuttavia, che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l'acquisto degli alberi, piante, arbusti, cespugli e specie vegetali e per la realizzazione dell'intervento, fermo restando che l'agevolazione spetta a condizione, come detto, che l'intervento di riqualificazione dell'area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.
Si chiede se possono intendersi inclusi tra gli interventi straordinari di «sistemazione a verde» gli interventi di manutenzione straordinaria degli alberi e piante ad alto fusto (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la potatura, l'abbattimento, la piantagione), gli interventi di cura degli alberi monumentali inseriti nel catasto nazionale e la realizzazione di fioriere e allestimento a verde permanente di balconi e terrazzi.
La norma agevolativa in esame è stata voluta dal legislatore al fine di migliorare la qualità ambientale soprattutto delle aree urbane costruite attraverso interventi finalizzati alla implementazione del verde sia pubblico che privato.
In tale prospettiva, possono essere ricondotti nell'ambito applicativo della disposizione agevolativa anche gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale salvaguardati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, la cui conservazione è strettamente collegata alla tutela del territorio e dell'ecosistema.
Restano, invece, escluse dalla detrazione le spese di conservazione del verde esistente o relative alla manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti, non connesse ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati.
Per quel che attiene invece alla realizzazione di fioriere e allestimento a verde permanente di balconi e terrazzi si ritiene che le stesse siano agevolabili se allestite in maniera permanente e sempreché si riferiscano ad un intervento innovativo.
Si chiede se vanno ricomprese tra le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di tali interventi anche le spese sostenute per la realizzazione del progetto ed, in particolare, riferite a indagini e stime approfondite relativamente al sito oggetto della progettazione come ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo valutazioni microclimatiche e ambientali, analisi del terreno, indagini fitoiatriche e fitostatiche sulla vegetazione eventualmente presente, rese da tecnici, specialisti eccetera.
La norma agevolativa ammette alla detrazione anche le spese di progettazione connesse all'esecuzione degli interventi citati (comma 14, articolo 1, legge di Bilancio 2018) tra le quali si ritiene possano essere ricomprese anche quelle necessarie per indagini e stime del sito oggetto dell'intervento purché direttamente riconducibili all'intervento stesso.
Si chiede se nel documento (fattura) attestante la spesa sostenuta per gli interventi ammessi all'agevolazione debba essere indicata una specifica dicitura per poter ricondurre l'intervento alla disposizione normativa dettata dai commi da 12 a 15 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018.
Al fine di poter fruire della detrazione, nel documento di spesa non dovranno necessariamente essere indicati i riferimenti normativi fermo restando che la descrizione dell'intervento consenta di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.