Potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus: è quanto prevede l'articolo 20 della bozza del DL PNRR 2 - decreto-legge recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.
L'articolo in questione dispone quanto segue.
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 2-bis dell’articolo 16 è sostituito dal seguente:“2-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 “Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici”, nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.”.
2. Al fine di assicurare al Ministero della transizione ecologica il supporto necessario per l’espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ENEA modifica il proprio statuto prevedendo l’istituzione della figura del Direttore Generale. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la dotazione organica dell’Agenzia è modificata con l’inserimento di una unità dirigenziale di livello generale.
3. All’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell’Agenzia”.
IN ALLEGATO la bozza del decreto-legge.
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