Obbligo, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, dell'utilizzo del software Bim (Building Information Modeling) per i progetti e le opere pubbliche di importo superiore alle soglie comunitarie (209.000 euro per la progettazione e 5.200.000 euro per i lavori).
È quanto prevede la bozza del decreto sul nuovo Codice Appalti, predisposta dalla commissione guidata dal capo dipartimento degli Affari giuridici di Palazzo Chigi, in attuazione della Delega Appalti approvata in via definitiva dal Senato. Il 18 aprile 2016 scade il termine per il recepimento delle nuove direttive Ue del 2014 sugli appalti e concessioni.
PARERE ANAC. Sul Bim segnaliamo il parere dell'Anac n. 199 del 25 novembre 2015 (IN ALLEGATO), avente ad oggetto l'istanza presentata dalla società Bausoft in merito alla procedura aperta per l’affidamento di un appalto di lavori di restauro e riqualificazione del Teatro Lirico di Milano.
La società Bausoft ha contestato la legittimità della disciplina di gara nella parte in cui, nel prevedere le specifiche tecniche necessarie ai fini dell’esecuzione contrattuale, faceva espresso riferimento a caratteristiche tecniche di software ed hardware, riconducibili a particolari marchi, senza prevedere, per ciascuna di esse, la clausola “o equivalente”.
L’articolo 12.4 del capitolato speciale d’appalto, in merito agli “obblighi speciali a carico dell’appaltatore”, dispone che «Considerato che la progettazione dell’intervento è effettuata utilizzando il software BIM (Building Information Modeling) con l’applicativo REVIT di Autodesk, l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione dell’Ufficio della Direzione Lavori un software BIM o equivalente», specificando poi nel dettaglio quale attrezzatura l’appaltatore è tenuto a mettere a disposizione dell’Ufficio di Direzione lavori mediante un elenco nel quale non è stato specificato, per ciascun software ed hardware, il riferimento “o equivalente”.
LA LACUNA È COLMATA DAL CODICE APPALTI. Nel parere del 25 novembre scorso l’Autorità ha ribadito che “qualora gli atti di gara non riportino, nell’indicazione delle specifiche tecniche che richiamano determinati prodotti o servizi, la clausola di equivalenza, tale lacuna è colmata automaticamente dal Codice, grazie al principio di eterointegrazione delle clausole del bando. Ciò in base al principio secondo cui quando la lex specialis non riproduca una norma imperativa dell'ordinamento giuridico soccorre il meccanismo di integrazione automatica, con l’effetto che le disposizioni normative, anche se non richiamate espressamente, entrano a far parte della disciplina di gara, senza necessità che la cogenza delle relative prescrizioni venga prevista nel bando o nel disciplinare”.
Pertanto, secondo l'Autorità anticorruzione “la lex specialis di gara, nella parte in cui definisce le specifiche tecniche senza tuttavia prevedere per ciascuna di esse la clausola di equivalenza, è integrata con le disposizioni normative di cui all’articolo 68 del codice dei contratti pubblici in applicazione del principio di eterointegrazione automatica delle norme imperative”.