“Una sentenza che difende l’effettivo esercizio della concorrenza e l’efficienza nel mercato dell’energia elettrica e del gas a tutela delle imprese”.
Così Confartigianato e Cna commentano la sentenza 1388/2016 con cui il TAR della Lombardia ha respinto il ricorso del gruppo Enel S.p.A ed Enel Energia contro la delibera dell’Autorità per l’Energia 296/2015 in tema di brand unbundling.
Confartigianato e Cna si erano costituite in giudizio a sostegno della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica in materia di brand unbundling che vieta, tra le altre cose, l’utilizzo degli stessi spazi fisici ed informativi per lo svolgimento di attività commerciali dell’impresa di distribuzione e dell’impresa di vendita di energia, oltre che l’utilizzo degli stessi spazi per attività di vendita rivolte al mercato libero e al servizio di maggior tutela.
Con il rigetto del ricorso presentato da Enel ed Enel Energia, il Tar della Lombardia ha condiviso la necessità di evitare preventivamente che i clienti che accedono a un “punto Enel” possano essere indotti in confusione per la presenza di distinte postazioni che ospitano personale di diverse società del gruppo.
Secondo Confartigianato e Cna la pronuncia del Tar “fa bene alla concorrenza nei servizi post contatore in cui le imprese artigiane esprimono le proprie competenze e abilità senza cedere la propria autonomia ed indipendenza in favore dell’appeal di grandi marchi commerciali”.
Le norme sul de-branding partiranno dal 1 gennaio 2017 mentre quelle sul brand unbundling, anche esse impugnate con ricorsi respinti, hanno determinato il cambiamento del marchio da Enel Distribuzione ad E- Distribuzione.