Un cittadino conveniva innanzi al Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Sansepolcro, l'ANAS chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per un sinistro occorsogli in data 6 settembre 2003. Esponeva che, mentre stava percorrendo la SS E45 a bordo di una motocicletta, a causa di un avvallamento del fondo stradale non segnalato, né visibile, perdeva il controllo del mezzo e cadeva a terra, riportando danni patrimoniali e non patrimoniali.
L'ANAS si costituiva per resistere alla domanda.
Il Tribunale addebitava la responsabilità del sinistro interamente all'Ente titolare del tratto stradale, condannandolo al pagamento dell'importo di 25.396,15 euro, oltre le spese legali.
L'ANAS impugnava la decisione, ma la Corte d'appello di Firenze respingeva il gravame, con ulteriore condanna dell'appellante alle spese del grado.
Avverso tale sentenza l'ANAS ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
Con l'ordinanza n. 2830/2021 depositata il 5 febbraio, la terza sezione civile della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di ANAS.
In allegato l'ordinanza della Cassazione