Fisco

Busia (ANAC): eliminare il limite generale del 30-40% per il subappalto

Per l'Autorità anticorruzione sarebbe però un grande sbaglio consentire subaffidamenti al 100%. La regola generale cui attenersi dovrebbe essere quella del subappalto di una porzione e non dell’intera commessa

giovedì 12 novembre 2020 - Redazione Build News

1_a_b_a-aba-anac-audizione-subappalto

Lo scorso 10 novembre si è svolta, presso le Commissioni congiunte 8^ e 14^ Politiche dell’Unione europea della Camera dei Deputati, l'audizione del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Avv. Giuseppe Busia, avente ad oggetto “Ipotesi di modifiche alla normativa nazionale in materia di subappalto conseguenti a recenti sentenze e procedure di infrazione promosse dalla Commissione Europea”.

Eliminare il limite generale del 30-40%. Secondo il presidente dell'Anac è necessario e opportuno eliminare il limite generale del 30-40% per il subappalto, come richiesto dalla Commissione europea e dalla Corte d giustizia Ue (che ha dichiarato tale limite in contrasto con le direttive europee). Tuttavia, per l'Autorità anticorruzione sarebbe un grande sbaglio consentire subaffidamenti al 100%. “La regola generale cui attenersi – e che in questa sede si condivide - dovrebbe essere quella del subappalto di una porzione e non dell’intera commessa”, osserva Busia.

In termini operativi “si potrebbe immaginare un intervento legislativo che al superamento di una soglia predeterminata di subappalto attribuisca al subappaltatore una responsabilità diretta verso la stazione appaltante, analoga a quella di un mandante in RTI. Tale impostazione sarebbe oltretutto coerente con una espressa indicazione contenuta nell’art. 71 della Direttiva 24/2014/UE che al fine di prevenire violazioni dei principi generali ammette l’introduzione di meccanismi di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore. Inoltre, al fine di scongiurare condotte elusive di tale ipotetica ‘soglia di responsabilità’ attraverso il frazionamento dei subappalti potrebbe essere chiarito, sempre per via normativa, che ove il valore complessivo della prestazione subappaltata superi una certa soglia dell’importo dell’appalto, siano comunque responsabili direttamente verso la stazione appaltante i singoli subappaltatori a cui è attribuita una percentuale, indicata nella norma, di subappalto”.

Definizione dell’obbligo motivazionale e limite necessario. Per il presidente Anac il legislatore “potrebbe, altresì, valutare di richiedere alla stazione appaltante l’obbligo, alla stregua di fattispecie con finalità similari, come la mancata suddivisione in lotti dell’appalto di cui all’art. 51, comma 1, del Codice, di motivare adeguatamente un eventuale limite al subappalto in relazione allo specifico contesto di gara, evitando di restringere ingiustificatamente la concorrenza”.

Ridefinire i controlli sui subappaltatori. “Al fine di bilanciare la maggiore libertà di subappalto con le esigenze di trasparenza e di garanzia di affidabilità, si potrebbe reintrodurre l’obbligo di indicare i subappaltatori già in fase di gara (in numero facoltativo fino a tre a discrezione dell’operatore economico) al fine di consentire alla stazione appaltante di conoscere preventivamente i soggetti incaricati e di agevolarne le verifiche, ferma restando la necessità di autorizzazione al subappalto di cui all’art. 105, comma 4, del Codice”.

Prevenire l’elusione della disciplina antimafia. Secondo Busia “Occorre, inoltre, evidenziare la necessità che un più ampio ricorso al subappalto non si traduca in maggiori incentivi all’elusione della disciplina antimafia ciò in quanto l’informazione antimafia è richiesta per i subcontratti, cessioni o cottimi di importo superiore a 150.000 euro”.

Promozione della digitalizzazione per agevolare i controlli e di snellire le procedure. “È evidente che la possibilità di verifica dei subappaltatori dipende dalle effettive capacità, risorse e mezzi della stazione appaltante, non sempre adeguati soprattutto per i committenti di minori dimensioni. È necessario, pertanto, valorizzare il ruolo delle stazioni appaltanti, migliorandone la qualità, prevedendo un piano straordinario di assunzioni di personale ad elevata competenza e con un deciso rilancio dell’utilizzo delle tecnologie informatiche e della digitalizzazione. Per raggiungere gli obiettivi anzidetti è necessario intervenire a migliorare e/o potenziare l’applicazione della digitalizzazione alle procedure di gara in un’ottica di semplificazione e riduzione degli oneri a carico degli operatori economici. […] L’obiettivo, permesso anche dalla digitalizzazione delle procedure, è quello di raccogliere tutte le informazioni sugli operatori economici, subappaltatori inclusi, acquisiti tramite AVCPass/BDOE e BDNCP per creare un fascicolo virtuale degli operatori economici”.

Leggi anche: “Limiti di utilizzo del subappalto: dall'Antitrust una segnalazione a Governo e Parlamento

IN ALLEGATO IL TESTO COMPLETO DELL'AUDIZIONE DEL PRESIDENTE ANAC

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Fisco copertina articolo
Quale deve essere la distanza della canna fumaria dal confine di proprietà?

Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire...

Fisco copertina articolo
Camini e canne fumarie, perché tutti questi incendi?

Negli edifici ristrutturati gli incendi dei tetti ventilati sono aumentati di numero....

Dello stesso autore