A seguito dell’approvazione del D.G.R. n. 699/2015 inerente l’indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, l’Emilia Romagna ha redatto un documento esplicativo a seguito dei quesiti più frequenti che molti cittadini e professionisti hanno rivolto alla Regione.
I CASI DI APPLICAZIONE. I dubbi degli addetti ai lavori si concentravano sugli obblighi inerenti l’installazione dei dispositivi permanenti di protezione contro le cadute dall’alto, rendendoli necessari nei casi di:
- nuova costruzione subordinati a permesso di costruire (art. 17 della l.r. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della l.r. 15/2013)
- per interventi alla copertura su edifici esistenti subordinati a segnalazione certificata di inizio attività SCIA (art. 13 della l.r. 15/2013), o rientranti nell’attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, (art. 7 della l.r. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della l.r. 15/2013)
- interventi sulle facciate di edifici esistenti con FVCM relativi ad almeno una intera facciata vetrata - dal piano di campagna o dal piano stabile fino alla linea di gronda - subordinati a SCIA (art. 13 della l.r. 15/2013), o rientranti nell’attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, (art. 7 della l.r. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della l.r. 15/2013).
L’obbligo permane anche per quegli interventi rientranti nell’attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, (art. 7 della l.r. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della l.r. 15/2013).
SISTEMI ANTICADUTA ANCHE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA. Anche gli interventi di manutenzione ordinaria, come la riparazione delle tegole di un tetto o lavori sull’impiantistica, sono soggette alla deliberazione 699/2015 e, pertanto, richiedono l’obbligo di sistemi anticaduta permanenti, volti anche a garantire la sicurezza nello svolgimento dei futuri lavori in copertura.
UNA NORMA NON RETROATTIVA. In caso di sanatoria, permessi di costruire e varianti al progetto originario presentati prima del 2 luglio 2015, data dell’entrata in vigore della deliberazione, la norma non si applica in quanto non retroattiva. L’obbligo di installare i dispositivi permanenti si applica solo nei casi di rilascio di un nuovo titolo edilizio.
LA VERIFICA E IL COLLAUDO. Un’ulteriore questione affrontata riguarda il collaudo di questi sistemi. E’ necessaria una verifica funzionale che consiste nel verificare che tutti i componenti del sistema anticaduta siano disposti correttamente sulla copertura e che siano raggiungibili secondo lo schema progettuale e con i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti. In caso di esito positivo viene dichiarata l’utilizzabilità e fruibilità dell’impianto. Inoltre, gli ancoraggi devono rispettare le norme UNI 11560 in fatto di sicurezza ed essere dotati di manuale di installazione ed uso, rilasciato dal produttore stesso.