Sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 97 del 29 Settembre 2016, è pubblicato il regolamento regionale n. 13, approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 27 settembre 2016, che introduce modifiche al regolamento regionale 1 marzo 2016, n. 3 “Disposizioni e criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici”.
Tra le modifiche introdotte segnaliamo la sostituzione dell'articolo 14 con un nuovo articolo il quale dispone che la Regione Calabria e le Autorità competenti concorrono alla realizzazione del Catasto Regionale degli Impianti termici ubicati sul territorio regionale, per come segue:
a) La Regione Calabria istituisce, gestisce e aggiorna il Catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici, d’ora innanzi denominato semplicemente "CIT-CAL". Tale strumento, previsto dall’art. 10, comma 4, lettera a) del D.P.R. 74/2013, contiene i dati significativi che concorrono alla costituzione del catasto nazionale degli impianti termici e che risultano contenuti nel più ampio strumento, riportato alla successiva lettera b), gestito da ciascuna Autorità competente.
b) Ciascuna Autorità competente istituisce, ove non presente, gestisce ed aggiorna il Catasto degli Impianti termici relativi al territorio di competenza, di seguito denominato semplicemente "Catasto", assicurando l'aggiornamento continuo dei dati sul CIT-CAL.
Il Catasto di ciascuna Autorità competente contiene in particolare la seguente documentazione in formato digitale:
a. scheda identificativa dell’impianto;
b. libretto di impianto;
c. rapporti di controllo di efficienza energetica;
d. rapporti di ispezione eseguiti dall’Autorità competente;
e. documenti di gestione dell’impianto, quali a titolo esemplificativo: nomina di terzi responsabili, dichiarazioni di disattivazione.
Ogni impianto censito sarà individuato nel Catasto da un “codice impianto” assegnato in modo automatico dal sistema di gestione informatica del Catasto stesso. Tale codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relative all’impianto.
Il Catasto, disponibile in ambiente web sul portale istituzionale di ciascuna Autorità competente e raggiungibile anche dal portale della Regione Calabria, permette la consultazione dei dati e dei documenti in esso contenuti. Il Catasto consente altresì la compilazione e l'aggiornamento della documentazione riportata attraverso una procedura di registrazione tramite credenziali univoche per ogni operatore abilitato alla installazione e/o alla manutenzione e controllo degli impianti termici. Ai suddetti operatori viene infatti attribuita, all’atto di registrazione presso il Catasto, una password tramite la quale gli stessi potranno successivamente accedere ai dati degli impianti esistenti da essi manutenuti, ovvero inserire impianti di nuova installazione.
Per i nuovi impianti l’accatastamento deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di redazione della dichiarazione di conformità.
Nel caso in cui l’impianto sia già presente nella banca dati, il codice catasto viene attribuito alla prima richiesta di accesso ai dati di impianto da parte dell’operatore incaricato del controllo e manutenzione al fine di inserire il primo rapporto di controllo di efficienza energetica in formato digitale. E’ compito dell’operatore verificare che i dati già presenti nel Catasto siano congruenti con quelli in suo possesso; in caso contrario deve apportare le necessarie correzioni.
In tutte le situazioni sopra descritte, l’installatore all’atto della registrazione di un nuovo impianto o il manutentore alla prima trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica successivo al suo primo intervento sull’impianto, attestano sotto la propria responsabilità di aver ricevuto incarico formale da parte del Responsabile di impianto.
Al fine di promuovere la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso ciascuna autorità competente, ai sensi dell'art.9 comma 3 del d.lgs 192/2005:
a) il responsabile dell'impianto termico comunica entro 120 giorni all'Autorità competente l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative;
b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'Autorità competente l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno.
Le modalità operative di accesso, accreditamento, utilizzo e consultazione della banca dati sono riportate in un apposito manuale che sarà reso disponibile da ciascuna Autorità competente.
CONTRIBUTI (SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 16). Come stabilito all’art. 10 del D.P.R. 74/2013, ai fini della copertura dei costi di gestione di ciascun Catasto, dei servizi correlati, degli accertamenti e delle ispezioni disposte d’ufficio, è prevista la corresponsione di un contributo versato in occasione dell’invio del rapporto di controllo di efficienza energetica.
Nel rispetto del principio di equità, tale contributo è determinato secondo modalità uniformi sul territorio regionale ed è diversificato in ragione delle fasce di potenza termica utile nominale dell’impianto e della tipologia, secondo quanto riportato in Allegato 5.
Il contributo è versato dal soggetto responsabile dell’impianto al manutentore in occasione dei controlli di efficienza energetica. Il predetto contributo è integralmente versato dal manutentore all’Autorità competente.
Il contributo è destinato alla copertura dei costi di gestione del Catasto, delle azioni di informazione territoriali e delle azioni di aggiornamento degli ispettori nonché alla copertura degli accertamenti e delle ispezioni effettuate dalle autorità competenti.
AUTORITÀ COMPETENTI (SOSTITUZIONE DELLE LETTERE A) E B) DEL COMMA 2 DELL’ART.1). << a) i comuni di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria aventi una popolazione superiore a quarantamila abitanti; b) la città metropolitana di Reggio Calabria per i comuni, diversi dal capoluogo, ricompresi nel territorio della stessa;>>
NORME FINALI (SOSTITUZIONE DEL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 21). Le Autorità competenti adeguano le proprie disposizioni in materia entro duecentosettanta giorni dall'avvenuta pubblicazione del Regolamento sul BURC.