La Regione Calabria ha prorogato il Piano casa (in scadenza il 31 dicembre 2020) fino al 31 dicembre 2021.
La proroga è contenuta nella Legge regionale n. 10/2020 pubblicata sul Burc n. 66 del 2 Luglio.
Gli articoli da 1 a 4 della presente legge modificano e integrano la l.r. 21/2010, come di seguito specificato.
L’articolo 1 modifica l’art. 2 della l.r. 21/2010, specificando il rispetto della distanza dei confini previsti dal codice civile.
L’articolo 2 modifica l’art. 4 della l.r. 21/2010, variando sostanzialmente l’entità dell’incremento della superficie delle unità immobiliari dal 15% al 20%, entro lo stesso limite massimo di 70 mq (200 mq per le destinazioni non residenziali) già previsto, al solo fine di favorire il miglioramento delle unità di piccola dimensione.
Viene prevista altresì la possibilità di incremento volumetrico anche per edifici unifamiliari maggiori di 1000 mc a condizione che migliorino la classe energetica o l’efficienza sismica. Inoltre sono disposte alcune modifiche ordinamentali alla lettera b) dell’art. 4 l.r. 21/2010.
L’articolo 3 apporta modifiche all’articolo 5 della l.r. 21/2010. In particolare, con la modifica del comma 1 dell’art. 5 si specificano le premialità di ampliamento della volumetria, che sono ripristinate al 30 per cento; viene abrogata la lettera b) del comma 2 dell’art. 5; infine, la modifica del comma 3 bis dell’art. 5 demanda ai comuni l’altezza massima realizzabile.
L’articolo 4 introduce modifiche all’articolo 6 della l.r. 21/2010. La modifica del comma 1 dell’art. 6 è finalizzata a posticipare la data di ultimazione degli immobili al 31 dicembre 2019 per l’approvazione dei benefici previsti dalla legge. Inoltre, considerato che il comma 5 bis dell’art. 6 della l.r. 21/2010 uniforma il recupero dei sottotetti alla legge urbanistica regionale (l.r. 19/2002), si ritiene necessario conformare tale articolo all’articolo 49, comma 2, lettera a) della l.r. 19/2002, che cita testualmente: “Con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio è consentito nei centri storici e nelle zone totalmente costruite dei centri abitati, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti e l’utilizzo a fini commerciali dei piani seminterrati ed interrati così definiti: a) sottotetti, i locali sovrastanti l’ultimo piano dell’edificio con copertura a tetto; — altezza media ponderale di almeno metri 2,20 ridotta a metri 2,00 per i comuni posti a quota superiore a metri 800 slm, calcolata dividendo il volume della porzione di sottotetto di altezza maggiore a metri 1,50 per la superficie relativa”. Tale modifica risulta necessaria in quanto la legge regionale n. 21/2010 (Piano Casa), ha lo scopo, andando in deroga alle normative urbanistiche regionali, provinciali o comunali, di dare slancio ad uno dei settori traino dell’economia nazionale, quello dell’edilizia, consentendo contestualmente di migliorare la qualità del tessuto edilizio esistente, permettendo, a determinate condizioni, di poter realizzare piccoli ampliamenti delle superfici abitabili degli immobili. Risulta pertanto paradossale che la norma dell’art. 6, comma 5 bis del Piano Casa, allorquando si pone al cittadino la condizione di poter recuperare ai fini abitativi superfici originariamente destinate a deposito/magazzino, dia come indicazione minima, un’altezza media ponderale pari a metri 2,30, ridotta a metri 2,10 per i comuni posti a quota superiore a metri 800 slm, calcolata dividendo il volume della porzione di sottotetto di altezza maggiore a metri 1,50 per la superficie relativa ed essendo pertanto più vincolante della norma generale della legge regionale n.19/2002 (Legge Urbanistica), art.49, che prevede invece un’altezza media ponderale di almeno metri 2,20 ridotta a metri 2,00 per i comuni posti a quota superiore a metri 800 slm, inerentemente allo sfruttamento ai fini abitativi delle superfici di sottotetto.
Infine, sempre all’articolo 4 della presente legge, si dispone che al comma 12 dell’articolo 6 della l.r. 21/2010, le parole "entro il termine del 31 dicembre 2020" vengano sostituite con le parole: "fino al 31 dicembre 2021".
L’articolo 5 della presente legge contempla la clausola di invarianza finanziaria e l’articolo 6 disciplina la sua entrata in vigore.
In allegato la nuova legge regionale della Calabria