Sul Burc n. 130 del 7 Luglio 2022 è pubblicata la Legge n. 25/2022 della Regione Calabria recante “Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso”, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 luglio scorso.
Questa Legge regionale (in allegato), nell'ambito della materia del governo del territorio, in coerenza con la legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria), individua nella rigenerazione urbana e territoriale lo strumento finalizzato a promuovere il governo sostenibile del territorio, a contenere il consumo del suolo, al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità non solo urbana, edilizia-architettonica ma anche territoriale, paesaggistica e ambientale, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, per favorire la promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, per il perseguimento della coesione sociale, della tutela dell'ambiente e del paesaggio e della salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.
Per il conseguimento delle suddette finalità, nonché per concorrere al progressivo raggiungimento dell’obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto, la presente legge individua i seguenti obiettivi:
a) contribuire all’arresto del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi, l’attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per la resilienza urbana, la sicurezza sismica;
b) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati, in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, la sostituzione e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;
c) elevare la qualità della vita, nei centri storici e negli agglomerati urbani che rivestono carattere storico e nelle periferie con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al coworking e al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità;
d) tutelare i centri storici e gli agglomerati urbani che rivestono carattere storico nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche dalle distorsioni causate dalla pressione turistica, dall'abbandono ovvero dai fenomeni di esclusione causati da processi di repentina ricomposizione sociale;
e) integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali;
f) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa debole e la coesione sociale;
g) attrarre gli investimenti privati orientati agli obiettivi pubblici della rigenerazione;
h) favorire, nelle aree oggetto di rigenerazione, elevati standard di efficienza idrica ed energetica degli edifici al fine di ridurre i consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;
i) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;
l) promuovere programmi di rigenerazione volti alla riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani per favorire un risparmio di territorio, un ammagliamento di tessuto urbano privo di attrattività che soddisfi le esigenze abitative all'interno del perimetro urbano esistente, creando, possibilmente, economie di scala. Tali programmi devono garantire l'inclusione sociale, la qualità della vita e la capacità di resilienza urbana;
m) promuovere programmi per il riuso dei materiali derivanti dalle demolizioni di opere e manufatti di edilizia civile e infrastrutturale, avviandoli a recupero, e volti a potenziare la mobilità sostenibile e a favorire l’insediamento di attività di agricoltura urbana e al conseguimento dell’autonomia energetica e delle smart city.
Il perseguimento degli obiettivi di cui sopra costituisce criterio di premialità nei bandi di finanziamento di natura settoriale e a regia regionale.
ABROGATO IL PIANO CASA. La presente legge regionale entra in vigore oggi 8 luglio 2022 e da tale data sono abrogati:
a) la legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 – Piano casa (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale);
b) i commi 2, 3, 4, 5 e 7 dell’articolo 49 della l.r. 19/2002.
IN ALLEGATO la Legge regionale.