I commi 101-111 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213), istituiscono l’obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
L’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. Tali valori possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, con il quale possono essere altresì stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione.
Sanzioni pecuniarie da 100.000 a 500.000 euro
In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, Ivass provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.
Da Sace una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi
I commi da 108 a 110 recano norme finalizzate a contribuire all’efficace gestione del rischio da parte delle compagnie assicurative per la copertura dei danni, autorizzando Sace a concedere una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi (fino a un massimo di 5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024). Sulle obbligazioni di Sace derivanti da tali coperture è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso.
Norme non applicabili agli imprenditori agricoli
Il comma 111 prevede infine che le disposizioni di cui ai commi da 101 a 110 non siano applicabili agli imprenditori agricoli (di cui all’articolo 2135 del Codice civile), per le quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall’articolo 1, commi 515 e seguenti della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).