Le Stazioni appaltanti hanno il dovere di suddividere gli appalti in lotti per favorire l’accesso di micro, piccole e medie imprese alle gare. Inoltre hanno l’obbligo di indicare negli atti di gara il metodo di calcolo del compenso.
Proprio per questo, per aver violato l’articolo 51 e l’articolo 24 del Codice degli Appalti che stabiliscono tali principi, Anac ha richiamato l’Istituto Autonomo Case popolari della provincia di Siracusa.
L’avviso di manifestazione di interesse emesso dall’Istituto per la selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del progetto di riqualificazione degli immobili ex Consorzio agrario ed ex Lavatoio a Lentini, risulta infatti non conforme alle due norme del codice appalti.
I FATTI. Dall’analisi della documentazione di gara effettuata da Anac in seguito all’esposto del Consiglio nazionale Ingegneri è emerso che per la ristrutturazione del Consorzio agrario e dell’ex Lavatoio, pur essendo situati in luoghi diversi e aventi caratteristiche differenti, la stazione appaltante ha previsto l’affidamento congiunto e non la suddivisione in lotti prevista dal Codice appalti per favorire l’accesso alle piccole e medie imprese.
Gli edifici avrebbero potuto costituire, rileva Anac, oggetto di due diversi appalti da aggiudicare con separate ed autonome procedure. Inoltre, dalle ricerche effettuate sul sito internet della stazione appaltante è emerso che la stazione appaltante non ha allegato i documenti sul calcolo del compenso per il progettista, riportando nell’avviso soltanto il relativo importo finale.
I RILIEVI ANAC: L’APPALTO ANDAVA SUDDIVISO IN LOTTI. Per l’Anac non sono accoglibili le considerazioni svolte dal Rup per cui il Piano Integrato locale presupponeva “una visione unitaria della realizzazione dei due contenitori e la riqualificazione dell’area pubblica su cui i fabbricati insistono a pochi metri l’uno dall’altro”. La suddivisione in lotti, ricorda Anac, non impedisce, infatti, una visione unitaria dell’intervento: la stazione appaltante può richiedere, per entrambi i lotti, un determinato standard progettuale che possa assicurare l’organicità dell’intervento.
Gli immobili inoltre hanno una diversa funzione in quanto la ristrutturazione dell’ex consorzio agrario ha una finalità residenziale, mentre quella dell’ex lavatoio è destinata ai diversi servizi. In ogni caso il codice prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di derogare alla suddivisione in lotti dell’appalto motivando le ragioni nel bando di gara o nella lettera di invito ma, in questo caso, nella lettera d’invito non c’è alcuna disposizione in cui si chiariscano i motivi della mancata suddivisione in lotti dell’appalto.
I RILIEVI ANAC: LE MODALITÀ DI CALCOLO DEI COMPENSI DEVONO ESSERE RIPORTATE NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA. Per quanto riguarda la seconda contestazione ovvero la mancata indicazione del metodo di calcolo del compenso negli atti di gara, Anac ricorda un recente delibera - Parere sulla normativa n. 205 del 27/04/2022 - in cui l’Autorità ha chiarito che “le modalità di calcolo dei corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria devono sempre essere riportate nella documentazione di gara per garantire la trasparenza ma anche la correttezza dell’azione amministrativa e quale operazione propedeutica alla determinazione della procedura di gara da svolgere” e che “sotto altro profilo, l’indicazione dei calcoli svolti per la determinazione del corrispettivo, oltre a rappresentare una forma di tutela per i professionisti esterni, consente ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato e di valutare la convenienza della prestazione e, quindi, se partecipare o meno alla fase successiva della procedura negoziata”.