Fisco

Calcolo del compenso spettante al progettista in caso di omissione del livello di progettazione definitivo: indicazioni dall'ANAC

La stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso

lunedì 21 febbraio 2022 - Redazione Build News

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“In ragione del principio dell’equo compenso del professionista, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l’interesse privato non può essere sacrificato rispetto a quello pubblico e generale fino al punto di compromettere l’equità della remunerazione e dunque una disposizione di semplificazione interna all’amministrazione, quale l’accorpamento dei livelli di progettazione, non può riverberarsi negativamente sui compensi spettanti al progettista”.

Lo ha ribadito l'Autorità anticorruzione nella Delibera n. 31 del 26 gennaio 2022 (in allegato).

Un operatore economico ha lamentato l’incapienza della base d’asta, ritenuta insufficiente a remunerare alcune prestazioni, riconducibili al livello di progettazione definitivo, che sarebbero necessarie all’esecuzione del servizio. Oggetto della gara è l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva (e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) di un intervento di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale di un edificio scolastico, suddiviso in tre categorie progettuali (S.03 Strutture; E.09 Edilizia; IA.03 Impianto elettrico). La stazione appaltante ha posto a base di gara il progetto di fattibilità tecnico-economica e la relazione di verifica della vulnerabilità sismica e, avvalendosi della facoltà di cui al comma 4 dell’art. 23 del Codice, ha omesso il livello di progettazione definitivo.

In caso di omissione del livello di progettazione definitivo, ai fini del calcolo del compenso del progettista, e dunque della base d’asta, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso”, afferma l'Anac. In particolare, “occorre considerare che, ai fini del calcolo del compenso, gli articoli 2 e 3 del D.M. 17 giugno 2016 stabiliscono i parametri generali da impiegare nella formula delineata dall’art. 4 dello stesso decreto. Tra questi c’è il parametro “Q”, corrispondente alla specificità della prestazione, che, distinto in base alle singole categorie componenti l'opera, è individuato nella tavola Z-2 allegata al D.M per ogni singola prestazione in ciascuna fase prestazionale (ovvero, per quanto in questa sede interessa, in ciascun livello di progettazione). In ragione di quanto sopra puntualizzato, le prestazioni eseguite dal professionista riconducibili al livello di progettazione definitivo omesso andranno remunerate applicando il parametro “Q” di specificità della prestazione proprio del livello progettuale di riferimento. In altre parole, il cosiddetto riassorbimento del livello definitivo in quello esecutivo, che altro non è che una fusione delle due fasi, non dovrebbe comportare il riassorbimento della remunerazione della prestazione riconducibile al livello definitivo in quella della corrispondente prestazione svolta a livello esecutivo, a meno che quest’ultima non sia più elevata in quanto caratterizzata da un parametro “Q” maggiore”.

Con riferimento alla questione oggetto della principale censura dell’istante, ovvero la mancata remunerazione dell’attività di calcolazione dell’organismo edilizio nella sua interezza, l'Anac ricorda che “secondo le nuove Norme tecniche sulle costruzioni del 2018, al p.to 8.4.3, per gli interventi di adeguamento delle costruzioni esistenti occorre procedere ad effettuare il calcolo dell’intera struttura, per cui, per individuare lo stato di sollecitazione del singolo elemento strutturale, occorre analizzare preventivamente la struttura nel suo complesso. Il calcolo delle strutture, inteso come elaborazione grafica atta ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali (art. 28, comma 2, lett.h, d.P.R. n. 207/2010), è annoverato dall’art. 24, comma 2, d.P.R. n. 207/2010 tra gli elaborati che compongono il progetto definitivo. La tavola Z-2 prevede, nella categoria “Strutture”, che il parametro “Q” per la prestazione di “calcolo delle strutture” sia pari a 0,180 nella fase prestazionale della progettazione definitiva mentre lo stesso parametro attribuito alla prestazione di “calcolo esecutivo” propria della fase prestazionale della progettazione esecutiva è di 0,120. La differenza del parametro “Q” nelle due fasi prestazionali aumenta se considerato con riferimento alla categoria “Edilizia”, essendo rispettivamente pari a 0,230 nella progettazione definitiva e a 0,70 nella progettazione esecutiva. Ne consegue che la remunerazione della prestazione di calcolo dell’intera struttura non può considerarsi coperta dalla remunerazione della prestazione di calcolo della fase esecutiva e che, anche nel caso di omissione del progetto definitivo, dovrebbe essere remunerata in applicazione del parametro “Q” di tale livello”.

Nel caso di specie, conclude l'Autorità, “se la documentazione posta a base di gara non comprende, come sostenuto dall’istante, l’indispensabile analisi dell’intera struttura, nel calcolare il compenso del professionista, e dunque la base d’asta, la stazione appaltante avrebbe dovuto tenere conto di detta prestazione, secondo quanto previamente illustrato. Qualora ciò non fosse avvenuto, la base d’asta si rivelerebbe incapiente. Fermo restando che spetta alla stazione appaltante indicare gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento (art. 23, comma 4, d.lgs. n. 50/2016), l’enunciato principio si applica alle altre prestazioni riconducibili al livello di progettazione definitivo, non comprese nella documentazione posta a base di gara, che siano indispensabili per addivenire ad un progetto (esecutivo) completo”.

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