Con il provvedimento del 27 luglio 2021, firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, è stata definita la percentuale da moltiplicare al contributo a fondo perduto concesso dal Dl “Agosto” a chi non aveva presentato la domanda ai tempi del “Rilancio” e ha sfruttato la seconda finestra per richiederlo. La percentuale, pari al 15,6531 per cento, ottenuta dal rapporto tra il limite massimo di spesa (fissato dalla norma a 5 milioni di euro) e l’ammontare complessivo dei contributi emergenti dalle istanze accolte, consentirà di determinare l’importo massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario.
L’articolo 60, comma 7-sexies, del decreto “Agosto”, ha previsto la possibilità di presentare l’istanza per ottenere il contributo a fondo perduto (articolo 25 del Dl “Rilancio”) per coloro che:
- non avevano presentato la richiesta nei tempi e nei modi stabiliti dal provvedimento del direttore dell’Agenzia del 10 giugno 2020
- a partire dall’insorgenza dell’evento calamitoso, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31 gennaio 2020, classificati come totalmente montani e non presenti nell’elenco allegato alle istruzioni al modello di istanza pubblicato con il richiamato provvedimento del 10 giugno 2020.
In particolare, il comma 7-septies dell’articolo 60 ha fissato, come limite di spesa all’erogazione del “nuovo” contributo, la somma di 5 milioni di euro.
Quindi, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 5 febbraio 2021 sono state definite le modalità di attuazione della norma. In particolare, è stato previsto che:
- l’istanza poteva essere presentata dal 10 al 24 febbraio 2021
- in caso di insufficienza delle risorse disponibili (5 milioni di euro) rispetto all’ammontare complessivo dei contributi richiesti, l’importo massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei contributi emergenti dalle istanze accolte.
Tenuto conto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è pari a 31.942.524 euro, la percentuale è stata ottenuta dal rapporto tra 5.000.000 e 31.942.524. Il risultato di tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 15,6531 per cento.
Detto ciò l’importo massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo risultante dall’ultima domanda correttamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale, troncando il risultato all’unità di euro.
In allegato il provvedimento del 27 luglio 2021