Bioedilizia

Calcolo incentivo impianti a biomasse e bioliquidi: le istruzioni operative per l’opzione

Il diritto all’opzione è disciplinato dall’articolo 32, comma 1, del nuovo decreto sugli incentivi alle Fer elettriche non Fv (DM 23 giugno 2016)

venerdì 8 luglio 2016 - Redazione Build News

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Il Gestore dei servizi energetici ha pubblicato le Istruzioni Operative per i soggetti titolari di impianti a biomasse e bioliquidi che intendono usufruire della possibilità di modificare il regime di calcolo della tariffa incentivante ex Certificati Verdi.

Le Istruzioni Operative definiscono le modalità con le quali gli operatori interessati possono richiedere l’opzione di cui all’articolo 32, comma 1, del DM 23 giugno 2016 – il decreto con i nuovi incentivi alle rinnovabili elettriche non fotovoltaiche, pubblicato in G.U. n. 150 del 29 giugno 2016 - relativamente al regime da applicarsi per il calcolo dell’incentivo di cui all’articolo 19, comma 1, del DM 6 luglio 2012.

In particolare l’articolo 32, comma 1, del DM 23 giugno 2016 prevede che «Gli impianti a biomasse e a bioliquidi soggetti, dal 1 gennaio 2016, all’applicazione del regime di calcolo dell’incentivo di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto 6 luglio 2012, ivi inclusi gli impianti di cui all’articolo 30, comma 3, del medesimo decreto, possono in alternativa optare per l’applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2016, del regime generale di cui alla formula indicata allo stesso comma 1. L’esercizio di tale opzione va comunicata al GSE entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non è più modificabile per il residuo periodo di diritto all’incentivo».

Per “regime generale di calcolo dell’incentivo di cui all’articolo 19, comma 1, del DM 6 luglio 2012” si intende che «Alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e da impianti di cui all’articolo 30, che ha maturato il diritto a fruire dei certificati verdi, è riconosciuto, per il residuo periodo di diritto, successivo al 2015, un incentivo I sulla produzione netta incentivata ai sensi della previgente normativa di riferimento, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell’energia, pari a:

I = k x (180 – Re) x 0,78

ove:

k = 1 per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 e, per gli impianti entrati in esercizio successivamente alla medesima data, è pari al coefficiente applicabile alla medesima produzione in attuazione dell’articolo 2, comma 148, della legge n. 244 del 2007 e successive modifiche e integrazioni;

Re è il prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in attuazione dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell’anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità».

La seconda parte dell’articolo 19, comma 1, del DM 6 luglio 2012 individua una differente modalità di individuazione del valore del parametro Re «Per la sola produzione di energia elettrica da impianti a biomasse, esclusi gli impianti alimentati a biogas, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e per gli impianti di cui all’articolo 30, comma 3, il prezzo di cessione dell’energia elettrica Re per il calcolo dell’incentivo è fisso e pari a quello registrato nell’anno 2012. Per i soli impianti a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza, entrati in esercizio entro la data di entrata in vigore del presente decreto, il prezzo di cessione dell’energia elettrica Re per il calcolo dell’incentivo è fisso e pari a quello registrato nell’anno 2009».

DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO. Possono esercitare l’opzione i titolari di impianti qualificati IAFR, con riferimento in particolare a:

1. gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da biomasse e bioliquidi sostenibili, esclusi impianti a biogas, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012;

2. gli impianti di cui all’articolo 30, comma 3 del DM 6 luglio 2012 (“ex-zuccherifici” ovvero impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all’articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81);

3. gli impianti a bioliquidi cogenerativi e impianti a bioliquidi integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza, entrati in esercizio entro l’11 luglio 2012.

Si specifica che sono oggetto dell’articolo 32, comma 1, del DM 23 giugno 2016 gli impianti, aventi le caratteristiche sopraindicate, che hanno maturato il diritto a fruire dei certificati verdi ai quali è riconosciuto, per il residuo periodo di diritto, successivo al 2015, un incentivo I calcolato secondo l’articolo 19, comma 1, del DM 6 luglio 2012.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E DI APPLICAZIONE. I titolari dei suddetti impianti, di seguito definiti anche, “Operatori”, entro il 9 agosto 2016, devono inviare al GSE una specifica richiesta (Allegato 1), esclusivamente tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo info@pec.gse.it inserendo quale oggetto della email:

Richiesta di applicazione dell’opzione di cui all’articolo 32, comma 1, del DM 23 giugno 2016 – IAFR [Inserire n. qualifica IAFR] - CENSIMP [Inserire codice CENSIMP]

Tutte le eventuali richieste già trasmesse precedentemente alla data di pubblicazione delle presenti Istruzioni Operative, nonché dichiarazioni inviate utilizzando un modello non conforme a quello allegato, non saranno considerate valide.

L’opzione richiesta avrà effetto economico a decorre dal 1° luglio 2016 e sarà valida per tutto il residuo periodo di diritto all’incentivo, non potendo più essere oggetto di modifica da parte degli Operatori. Si ricorda che per il periodo che va dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016 il parametro Re spettante anche a chi avrà esercitato l’opzione è comunque determinato secondo quanto disposto dall’articolo 19, comma 1, del DM 6 luglio 2012.

Per gli Operatori che avranno esercitato il diritto di opzione, nel calcolo dell’incentivo I, il parametro Re sarà pari al prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in attuazione dell’articolo 13, comma 3, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell’anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità.

A seguito dell’acquisizione dell’opzione, secondo le modalità riportate nelle presenti Istruzioni Operative, il GSE renderà disponibile sul portale GRIN, per gli Operatori che hanno già sottoscritto la Convenzione per la tariffa incentivante ex certificati verdi (di seguito anche “Convenzione”), l’aggiornamento dell’allegato tecnico alla Convenzione, che ne costituisce parte integrante, recante il parametro Re utilizzato per il calcolo dell’incentivo I a partire dal 1° luglio 2016.

Agli Operatori che sottoscriveranno la Convenzione successivamente al termine ultimo per l’esercizio del diritto di opzione, saranno resi disponibili, al momento della stipula, gli allegati tecnici per i diversi periodi di competenza (fino al 30 giugno 2016 e dal 1° luglio 2016).

L’Operatore potrà quindi accedere al portale GRIN e verificare l’allegato tecnico alla Convenzione nonché i parametri di calcolo dell’incentivo I.

Per gli Operatori che non intendono avvalersi dell’opzione di cui alle presenti Istruzioni Operative resta ferma la seguente modalità di calcolo per l’incentivo I:

- Per gli impianti a biomasse entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 - esclusi gli impianti a biogas - e per gli impianti “ex-zuccherifici” inclusi nei progetti di riconversione del settore bieticolo saccarifero il “Re” per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nel 2012;

- Per gli impianti a bioliquidi cogenerativi, entrati in esercizio entro l’11 luglio 2012 e per gli impianti a bioliquidi integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza entrati in esercizio entro l’11 luglio 2012, il “Re” per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nel 2009.

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