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Caldo record nei cantieri, online le linee guida INAIL e la circolare dell'INL

La cassa integrazione Inps può essere richiesta quando il termometro supera i 35° centigradi, ma saranno considerate idonee anche le temperature “percepite”

giovedì 28 luglio 2022 - Redazione Build News

lavoratore-edilizia

Mentre le temperature continuano a salire fino a toccare livelli record, Inail e Inps con un comunicato stampa congiunto illustrano le iniziative promosse per sostenere lavoratori e imprese nella gestione dello stress termico. Una nuova pubblicazione Inail, in particolare, fornisce una serie di raccomandazioni per prevenire le patologie da calore nei luoghi di lavoro. Per chi svolge la propria attività all’aperto, come gli addetti del settore agricolo e dell’edilizia, o in luoghi al chiuso in cui non è possibile conseguire condizioni di comfort a causa di vincoli legati alle necessità produttive o alle condizioni ambientali, infatti, l’impatto delle temperature estreme può essere particolarmente rischioso.

La nuova pubblicazione realizzata nell’ambito del progetto Worklimate. Dedicato a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, il vademecum – clicca qui – è stato realizzato nell'ambito del progetto Worklimate, finanziato dall’Inail nel 2019 con il Bando di ricerche in collaborazione (Bric) e sviluppato insieme all’Istituto per la BioEconomia del Cnr per contrastare lo stress termico ambientale in ambito occupazionale. Al suo interno anche un decalogo per gestire il rischio caldo, dalla designazione di un responsabile che sovrintenda al piano di sorveglianza alla formazione dei lavoratori, dalle strategie di prevenzione alla riorganizzazione dei turni di lavoro, fino alla pianificazione della risposta alle emergenze e alle misure specifiche da adottare negli ambienti chiusi.

Anche l’afa rientra nella causale “eventi meteo”. Con riferimento alla questione del riconoscimento della cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovute al caldo eccessivo, nel comunicato congiunto l’Inps chiarisce che la causale “eventi meteo” è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa causata dalle temperature elevate. A questo proposito, l’Istituto nazionale di previdenza sociale precisa che sono considerate “elevate” le temperature superiori ai 35° centigradi. Anche temperature inferiori, però, possono essere ritenute idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale.

Dai lavori stradali alle costruzioni il problema riguarda molti settori. La valutazione sull’integrabilità della causale “eventi meteo”, infatti, deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteorologici ma anche a quelle “percepite”, che sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione. È il caso, per esempio, dei lavori di stesura del manto stradale e di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, delle attività all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche, più in generale, di tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi che non possono essere protetti dal sole o che comportano l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

La Cigo riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dispone lo stop delle lavorazioni. L’Inps spiega inoltre che l’azienda, nella domanda di Cigo e nella relazione tecnica allegata, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle medesime giornate, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né, tantomeno, deve produrre i bollettini meteo. Nel rispetto dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 183/2011, che vieta alle amministrazioni pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organismi pubblici, l’Inps provvederà infatti ad acquisire autonomamente i bollettini meteo e a valutarne le risultanze, anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto. Indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la Cigo in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi i casi in cui lo stop sia dovuto a temperature eccessive.

LA CIRCOLARE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO. In relazione ai rischi da lavoro legati alle elevate temperature, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ricorda che già lo scorso 22 giugno la Direzione Centrale per la Tutela, la vigilanza e la sicurezza ha emanato una circolare avente ad oggetto la tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore.

Nella circolare vengono richiamati i contenuti della nota prot. n. 4639 del 2 luglio 2021, in attuazione della quale gli Uffici territoriali dell'INL sono invitati a dedicare particolare attenzione, sotto il profilo ispettivo, alla prevenzione dei rischi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori determinati dall' aumento di intensità e durata delle ondate di calore.

L'art. 28 del d.lgs. n. 81/2008 – si legge nel provvedimento - stabilisce l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di valutare "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori", compresi quelli riguardanti "gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari". Come noto, le elevate temperature in assenza di misure idonee, specie nel caso di lavorazioni faticose e in assenza di adeguate pause di recupero, oltre a essere causa di malori possono ridurre la capacità di attenzione del lavoratore e quindi aumentare il rischio di infortuni. Particolarmente esposti al rischio in questione risultano coloro che svolgono l'attività lavorativa all'aperto, in particolare edilizia e agricoltura, unitamente a coloro che sono impegnati in ambienti chiusi senza ventilazione adeguata. In tali settori e ambienti di lavoro si ritiene, quindi, opportuno intensificare le attività di sensibilizzazione e verificare, nel corso dell'attività di vigilanza, quali misure di prevenzione siano state previste ed attuate dal datore di lavoro al fine di ridurre al minimo il rischio espositivo.

IN ALLEGATO la circolare dell'INL.

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