Sono state aggiornate al 17 aprile 2018 le Faq (risposte alle domande frequenti) del Ministero dell'Ambiente sui Criteri ambientali minimi – CAM - per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, adottati con DM 11 ottobre 2017 e pubblicati sulla G.U n. 259 del 6 novembre 2017.
Nella nuova versione troviamo due nuove risposte – che riportiamo - ai quesiti rispetto alla versione precedente dello scorso 8 marzo.
Criterio 2.1.1 Sistemi di gestione ambientale
D: La certificazione ISO 14001 o EMAS o equivalenti è richiesta anche al gruppo di progettazione?
R: trattandosi di sistemi di gestione ambientale il criterio si riferisce alla ditta appaltatrice che esegue i lavori. Potrebbe riferirsi anche agli studi di progettazione in caso di offerta per gara di progettazione ma comunque il criterio non è obbligatorio ai sensi del codice appalti e sta alla stazione appaltante decidere se inserirlo nella documentazione di gara.
Capitolo 2.2 specifiche tecniche per gruppi di edifici
D: cosa s’intende per gruppi di edifici? non vi è alcuna definizione di “gruppo o gruppi di edifici” nei decreti nazionali (ad es. T.U. edilizia e urbanistica DPR 380/2001). Senza una definizione specifica di cosa s’intenda per gruppi di edifici (edifici contigui? Complessi costituiti da due o più fabbricati anche non contigui?, ecc.) non appare chiaro come e in quali casi applicare i criteri del cap. 2.2 dell’allegato 1 al DM 6/11/2017 G.U. n.259.
R: per gruppi di edifici si intende un insieme di due o più edifici, siano essi contigui o meno.