L’Associazione culturale islamica Asar, conduttrice di un capannone ubicato nella zona artigianale del comune di Cittadella, ha impugnato l’ordinanza di chiusura dell’immobile e di ripristino dello stato dei luoghi adottata dal Comune per “l’abusivo mutamento di destinazione d’uso dell’immobile da produttivo-artigianale a luogo di culto”.
In proposito, il Consiglio di Stato (sezione quinta), con la sentenza n.1684/2016 depositata il 3 maggio, rileva che il capannone utilizzato “è ubicato in zona ZTO “D”, ossia in un perimetro della rete urbana che gli strumenti di pianificazione destinano all’attività produttiva-artigianale. Al di fuori dell’ipotesi astratta disciplinata dall’art. 32 l. n. 383 del 2000, ossia dell’attività associativa svolta da enti di promozione sociale regolarmente iscritti nell’apposito registro, la pianificazione comunale non consentirebbe nessuna deroga all’insediamento di attività diverse da quella produttiva-artigianale”.
Il presupposto del mutamento di destinazione giuridicamente rilevante, ai fini dell’eventuale adozione della sanzione interdittiva del cambio di destinazione non consentito, “è che l’uso diverso – ovviamente attuato senza opere a ciò preordinate – comporti un maggior peso urbanistico effettivamente incidente sul tessuto urbano. L’aggravio di servizi – quali, ad esempio: il pregiudizio alla viabilità ed al traffico ordinario nella zona; il maggior numero di parcheggi nelle aree antistanti o prossime l’immobile rispetto a quello programmato e realizzato; l’incremento quantitativo e qualitativo dello smaltimento dei rifiuti conseguenti alla nuova attività ivi intrapresa – è l’ubi consistam del mutamento di destinazione che giustifica la repressione dell’alterazione del territorio in conseguenza dell’incremento del carico urbanistico come originariamente divisato nella pianificazione del tessuto urbano dall’amministrazione locale”.
Palazzo Spada ricorda che secondo l’art. 32, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 380 del 2001, “il mutamento di destinazione d’uso non autorizzato, attuato senza opere, comporta una c.d. variazione essenziale sanzionabile se ed in quanto comportante una variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, ossia dei carichi urbanistici relativi a ciascuna delle categorie urbanistiche individuate nella fonte normativa statale in cui si ripartisce la c.d. zoning del territorio.
In caso contrario, non essendo stata realizzata alcuna opera edilizia né alcuna trasformazione rilevante, il mutamento d’uso costituisce espressione della facoltà di godimento, quale concreta proiezione dello ius utenti, spettante al proprietario”.
Nel caso in esame “da nessun elemento oggettivo, versato in causa, e prima ancora perspicuamente indicato nell’atto impugnato, s’evince il mutamento del carico urbanistico della zona conseguente all’attività esercitata all’interno del capannone dall’Associazione”.