Sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 250 del 29 Dicembre 2020 è pubblicata la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021- 2023 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2021”.
L'articolo 20 di questa nuova legge della Campania introduce degli indirizzi regionali per la costituzione delle Comunità energetiche. Riportiamo il testo dell'articolo:
1. La Regione Campania in attuazione del comma 9, dell'articolo 42-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), e del decreto attuativo 16 settembre 2020 del Ministero dello sviluppo economico che individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, promuove l’istituzione di Comunità energetiche quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di favorire l’autoconsumo, la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.
2. L’obiettivo primario della Comunità energetica è l’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta dai membri della Comunità, nonché, eventualmente, l’immagazzinamento dell’energia prodotta, al fine di aumentare l’efficienza energetica e di combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.
3. Alle Comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati.
4. I membri della Comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all’esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell’energia a livello locale.
5. I Comuni che intendono procedere alla costituzione di una Comunità energetica adottano uno specifico protocollo d’intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati, redatto sulla base dei criteri definiti con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la Commissione consiliare competente in materia.
6. Le Comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 60 per cento del totale.
7. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente in materia, predispone le linee guida che definiscono i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle Comunità energetiche e descrivono le modalità di gestione delle fonti energetiche all’interno delle Comunità e di distribuzione dell’energia prodotta senza finalità di lucro.
8. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2021 si provvede a valere sulla Missione 17, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.