La legge approvata dal Consiglio regionale della Campania lo scorso 22 giugno - l.r. 22 giugno 2017, n.19 - dal titolo “Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio” che prevede misure alternative all’abbattimento degli immobili edificati abusivamente “rappresenta un pericolosissimo passo indietro nella lotta all’abusivismo edilizio in un territorio in cui il ciclo delle edificazioni illegali rappresenta una vera e propria piaga, oltre che uno storico business legato alla criminalità organizzata”.
Lo denuncia il WWF che ricorda come l’abusivismo “è un illecito penale su cui le regioni non hanno titolo di intervenire. È davvero incredibile che nelle norme approvate lo scorso 22 giugno non solo si preveda la possibilità di acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale ma addirittura una eventuale locazione o vendita dell’immobile abusivo, riservando una preferenza agli occupanti. La Campania, che è stata devastata dagli incendi negli ultimi giorni, è una terra messa in ginocchio dalle costruzioni abusive oltre che dal dissesto idrogeologico. Tra l’altro una delle zone più esposte alle costruzioni abusive è proprio l’area vesuviana che negli ultimi giorni ha subito incendi senza precedenti”.
“Le norme approvate in Campania rischiano di essere un pericolosissimo incentivo all’abusivismo oltre che favorire l’aggressione alle aree protette della regione”, afferma il WWF che chiederà al governo “di impugnare questa legge regionale che rischia di aprire la strada ad una maxi sanatoria sul cemento illegale”.
Il vice presidente della Giunta regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola, ha spiegato che con le linee guida “abbiamo deciso di dare delle indicazioni che riguardano il valore del bene e il valore della locazione laddove questo bene venga affidato a colui il quale ne era utente ad una certa data e rappresenti un soggetto riconducibile al novero di coloro i quali hanno uno stato di necessità abitativa naturalmente precisando che ci sono dei requisiti patrimoniali e reddituali, ma anche morali”.
“Per essere chiari - ha detto Bonavitacola - se uno fa il mafioso e il camorrista non può essere destinatario di un alloggio di necessità”.
La suddetta legge regionale n.19/2017, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 50 del 22 Giugno 2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bur, disciplina tra l'altro l’adozione di linee guida regionali per supportare gli enti locali che intendono azionare misure alternative alla demolizione degli immobili abusivi ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
LINEE GUIDA PER LE MISURE ALTERNATIVE ALLE DEMOLIZIONI DI IMMOBILI ABUSIVI. “1. Al fine di perseguire indirizzi uniformi in ambito regionale, la Giunta regionale adotta linee guida non vincolanti per supportare gli enti locali nella regolamentazione ed attuazione, se ne ricorrono i presupposti, di misure alternative alla demolizione degli immobili abusivi ai sensi dell’articolo 31, comma 5 del d.p.r 380/2001. Le linee guida sono approvate dalla Giunta Regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della struttura amministrativa regionale competente in materia di governo del territorio, con riferimento a quanto previsto dal comma 2.
2. Ferma restando l’autonoma valutazione dei Consigli comunali sull’esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto alla procedura di demolizione dei beni acquisiti al patrimonio comunale, i Comuni, nell’ambito delle proprie competenze, possono avvalersi delle linee guida di cui al presente articolo per approvare, in conformità e nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, atti regolamentari e d’indirizzo riguardanti:
a) i parametri e criteri generali di valutazione del prevalente interesse pubblico rispetto alla demolizione;
b) i criteri per la valutazione del non contrasto dell’opera con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico;
c) la regolamentazione della locazione e alienazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale per inottemperanza all’ordine di demolizione, anche con preferenza per gli occupanti per necessità al fine di garantire un alloggio adeguato alla composizione del relativo nucleo familiare;
d) i criteri di determinazione del canone di locazione e del prezzo di alienazione ad onerosità differenziata fra le superfici adeguate alla composizione del nucleo familiare e quelle in eventuale eccedenza;
e) i criteri di determinazione del possesso del requisito soggettivo di occupante per necessità, anche per quanto riferito alla data di occupazione dell’alloggio;
f) i criteri di determinazione del limite di adeguatezza dell’alloggio alla composizione del nucleo familiare;
g) le modalità di accertamento degli elementi di cui alle lettere e), f) e del possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 71, comma 1, lettere a), b), e), f) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno);
h) le modalità di comunicazione delle delibere consiliari approvate ai sensi del dell’articolo 31, comma 5 del d.p.r 380/2001 all’autorità giudiziaria che abbia ordinato, per gli stessi immobili, la demolizione ai sensi dell’articolo 31, comma 9 del d.p.r. 380/2001.
3. Per le procedure comunali nella materia regolata dal presente articolo trovano applicazione le presenti disposizioni. I procedimenti di locazione e alienazione attivati in sede comunale ai sensi dell’articolo 1, comma 65 della legge regionale del 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013) restano disciplinati da tale norma, salva la facoltà delle amministrazioni comunali di applicare anche ai procedimenti non conclusi le presenti disposizioni, fatti salvi i diritti soggettivi acquisiti dai soggetti interessati.
4. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) la struttura amministrativa regionale competente in materia di vigilanza e repressione abusivismo edilizio assicura ai Comuni che ne fanno richiesta il supporto tecnico con particolare riferimento alle azioni di cui all’articolo 27 del d.p.r. 380/2001.”