È entrata in vigore oggi, 6 aprile 2016, la legge regionale della Campania 5 aprile 2016, n. 6, recante “Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016”, pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale n. 22 del 5 aprile 2016.
MODIFICHE AL PIANO CASA. L'articolo 8 della legge introduce le seguenti modifiche al Piano Casa - legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19:
a) la lettera d), del comma 1, dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente: “d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta imposta con norme o piani statali o regionali. Resta fermo che gli interventi proposti in aree sottoposte a vincoli relativi autorizzativi sono subordinati al preventivo parere dell’Ente preposto alla tutela dello stesso.”;
b) alla lettera g), del comma 2 dell’articolo 4, la parola “presente” è soppressa e, dopo la parola “legge”, sono aggiunte le seguenti: “regionale 18 gennaio 2016, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2016)”;
c) alla lettera c), del comma 2 dell’articolo 5, dopo le parole “dei fabbricati” sono aggiunte le seguenti: “di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765)”;
d) al comma 1 dell’articolo 6 bis le parole “dell’imprenditore agricolo” sono sostituite dalle seguenti: “del proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederli ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)”;
e) al comma 4 dell’articolo 6 bis dopo le parole “di proprietà del medesimo richiedente già alla data dell’entrata in vigore della” sono soppresse le parole “presente legge ” e sostituite dalle seguenti: “legge regionale 1/2016”;
f) al comma 5 dell’articolo 7 dopo le parole “le attività di produzione o di distribuzione già svolte nell’immobile assoggettato a sostituzione edilizia devono essere cessate e quindi non produrre reddito da almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della” sono soppresse le parole “presente legge” e sostituite dalle seguenti: “legge regionale 1/2016”;
g) al comma 8 bis dell’articolo 7, dopo le parole “È consentito il recupero edilizio soltanto agli aventi titolo alla data di entrata in vigore della” sono soppresse le parole “presente legge” e sostituite dalle seguenti: “legge regionale 1/2016” e dopo le parole “purché ne sia comprovata la preesistenza alla stessa data di entrata in vigore della” sono soppresse le parole “presente legge” e sostituite dalle seguenti: “legge regionale 1/2016”;
h) all’articolo 7 bis:
1) al comma 1, dopo le parole “mediante abbattimento e ricostruzione di volumetrie edilizie preesistenti” sopprimere le parole “sempre con destinazione ad attività produttive”;
2) al comma 2, dopo le parole “Fermo restando” aggiungere le parole “il soddisfacimento degli standard urbanistici indotti dall’intervento e” e sostituire le parole “delle nuove strutture produttive” con le seguenti: "del nuovo complesso derivante dagli interventi di cui al comma 1";
3) alla lettera c) del comma 2, dopo le parole “purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari” sopprimere le parole “e comunque, rientranti nell’ambito delle attività produttive”;
4) alla lettera d) del comma 2 sopprimere la parola “produttivo”;
i) al comma 2 dell’articolo 8, dopo le parole “per i sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della” sono soppresse le parole “presente legge” e sostituite dalle seguenti: “legge regionale 1/2016”;
l) il comma 4 bis dell’articolo 12 è sostituito dal seguente: “4bis. Le disposizioni di cui all’articolo 36 del d.p.r. 380/2001 si applicano anche agli interventi previsti dalla presente legge e realizzati dopo la sua entrata in vigore, privi di titolo abilitativo o in difformità da esso, ma che risultano conformi alla stessa legge sia al momento della realizzazione degli stessi interventi, sia al momento della presentazione della domanda.”.
PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA E SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI. L'articolo 12, dal titolo “Programmi di rigenerazione urbana e sviluppo degli spazi verdi urbani”, dispone che la Regione Campania “persegue il miglioramento della qualità della vita nelle città nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, anche attraverso l’attuazione di programmi sperimentali di rigenerazione urbana comprendenti una pluralità di azioni integrate riguardanti:
a) il recupero delle facciate esterne e di altre parti comuni del patrimonio edilizio anche privato;
b) l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati per il contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti nell'aria;
c) il miglioramento del decoro urbano anche mediante piani del colore e programmi per la razionale scelta dei cartelli o altri mezzi pubblicitari;
d) la valorizzazione del verde pubblico e interventi che ne prevedano l’incremento;
e) la riqualificazione degli spazi pubblici;
f) l'ammodernamento delle reti tecnologiche in chiave innovativa e sostenibile;
g) il potenziamento della connettività alle reti di telecomunicazione in una visione di “città intelligente”;
h) la promozione della mobilità urbana sostenibile.
Con delibera di Giunta regionale, approvata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti:
a) i criteri per la delimitazione da parte dei Comuni delle zone urbane destinate all'attuazione dei programmi di cui al comma 1 anche al fine di riqualificare le zone periferiche;
b) i criteri di determinazione parametrica della spesa ammissibile a contributo pubblico, se stanziato, per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), correlati alla determinazione della misura del contestuale ed obbligatorio concorso di risorse private destinate agli interventi cui alla lettera a);
c) le risorse pubbliche e modalità di loro utilizzo per l’attuazione degli interventi;
d) le modalità di approvazione e di inoltro dei Programmi dai Comuni alla Regione Campania per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge;
e) le modalità ed i criteri di valutazione dei Programmi in sede regionale;
f) le fonti e la misura delle risorse pubbliche destinabili al cofinanziamento dei Programmi".
MORATORIA PER L'EOLICO FINO ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE. L'articolo 15 - “Misure in materia di impianti eolici e di produzione energetica con utilizzo di biomasse” - stabilisce che “In attuazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, n. 47987 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle attività produttive di concerto con l’Assessore all’ambiente, tenendo conto della concentrazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili esistenti, sono stabiliti i criteri e sono individuate le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW”.
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 6/2016, con delibera di Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’ambiente di concerto con l’Assessore alle attività produttive, sono individuati gli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW.
In attesa dell’approvazione delle deliberazioni è sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici nel territorio regionale.
SOSPENSIONE DEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI REGIONALI PER IMPIANTI A BIOMASSE. Inoltre “il rilascio di autorizzazioni regionali per impianti di produzione d’energia con utilizzo di biomasse, fruenti di incentivi previsti dalle vigenti norme sull’uso di fonti rinnovabili, per i quali risultino pendenti contenziosi giurisdizionali avverso ordinanze emesse ai sensi dell’articolo 30 del d.p.r. 380/2001 è sospeso fino alla definizione dei giudizi con sentenza passata in giudicato. La sospensione si applica anche ai procedimenti autorizzatori in itinere alla data di entrata in vigore della presente legge”.