Con il decreto 31 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.90 del 18 aprile, il Ministero dell'Ambiente ha definito le modalità di inserimento dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni.
Il decreto disciplina, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le modalità di inserimento dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, comprese, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, le sorgenti radar, le sorgenti radiotelevisive e le sorgenti di telefonia mobile ed esclusi gli impianti dei radioamatori, nel catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, che opera in coordinamento con i catasti regionali, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d), della stessa legge.
Sono esclusi dall'applicazione del provvedimento gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia, le cui modalità di inserimento dei dati nel catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sono stabilite con gli specifici decreti previsti all'art. 7, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
MODALITÀ DI INSERIMENTO DEI DATI. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto 13 febbraio 2014 i catasti regionali trasmettono al catasto nazionale i dati e le informazioni di competenza regionale in essi presenti e il Ministero dell'ambiente inserisce i dati acquisiti nel catasto nazionale secondo procedure elettroniche di interscambio dati tramite internet.