“Il principio secondo cui le canalizzazioni fognarie devono essere tenute distanti ed al di sotto delle condotte di acqua potabile rappresenta a tutt’oggi una indiscussa regola generale della buona progettazione (la cui finalità è preordinata a scongiurare che, in caso di rottura o di perdita delle tubazioni, i reflui fognari possano raggiungere le condotte contenenti gli altri sottoservizi poste a quote inferiori) e quindi si tratta della precauzione in grado di evitare in radice il grave pericolo di contaminazioni fognarie della rete idrica”.
Lo ha precisato la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4770/2015 depositata il 15 ottobre.
CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME TECNICHE DI CUI ALLA DELIBERA 4 FEBBRAIO 1977. Secondo Palazzo Spada le norme tecniche previste dalla delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977 “continuano ad applicarsi anche dopo l'abrogazione della L. n. 319/1976, per effetto del D.lgs. n. 152/1999, il cui art. 62, comma 7, sancisce testualmente che, «per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi le norme tecniche di cui alla suddetta delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977».”
IL QUADRO NORMATIVO NON È STATO MODIFICATO DAL D.LGS. N. 152/2006. Il quadro normativo non è stato modificato dal D.lgs. n. 152/2006, che ha abrogato il D.lgs. n. 152/99, “in quanto nel suddetto D.Lgs. n. 156 non è sancita alcuna testuale abrogazione delle disposizioni tecniche di dettaglio, le quali, essendo finalizzate a rendere operative la normativa di garanzia e di salvaguardia di beni fondamentali dell'ordinamento, nel cui ambito rientra anche la tutela delle acque dall'inquinamento e del territorio, non possono ritenersi tacitamente travolte dall’entrata in vigore della nuova disciplina del medesimo d.lg. n. 152 del 2006, salvi i casi, che non ricorrono nella fattispecie in esame, in cui lo jus superveniens non introduca altre norme tecniche afferenti alla medesima fattispecie”.
La quinta sezione del Consiglio di Stato ritiene che “la perdurante vigenza delle sopra richiamate disposizioni di natura tecnica – sulla buona progettazione e sulla sicurezza nel posizionamento delle canalizzazione fognaria - si possa desumere dalla assenza di una chiara ed espressa loro successiva abrogazione e dalla mancata introduzione di statuizioni tecniche sostitutive in materia”.
In altre parole, “una interpretazione secundum Constitutionem dell’attuale quadro normativo induce a ritenere che siano ancora vigenti le disposizioni tecniche” di cui alla delibera del 4 febbraio 1977 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento.