Il Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati, con decisione del 15 maggio 2019, notificata il 10 giugno 2019, ha respinto il ricorso di un geometra avverso la deliberazione del Consiglio di disciplina presso il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Udine, e per l'effetto ha confermato la sanzione della cancellazione dall'Albo.
Il procedimento disciplinare a carico del geometra era stato incardinato dopo che la CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri) aveva segnalato la posizione di morosità del professionista. Dopo avere accertato che erano stati omessi versamenti dal 2009 al 2014 di importo complessivo pari a euro 24.172,05, a fronte dello svolgimento di 74 pratiche (in parte edilizie in parte catastali), il Consiglio di disciplina aveva ritenuto che la trasgressione di carattere non occasionale degli obblighi contributivi integrasse violazione dei canoni di correttezza e probità, con grave compromissione del prestigio e decoro della categoria professionale.
Il Consiglio Nazionale ha confermato la valutazione, previo rigetto della censure concernente la violazione del diritto di difesa.
Per la cassazione della decisione del Consiglio Nazionale, il geometra ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con la sentenza n. 6175/2021 pubblicata il 5 marzo, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ricordato che, “nel giudizio disciplinare nei confronti dei geometri l'incolpato ha diritto di partecipare, eventualmente anche con l'assistenza del difensore, all'adunanza davanti al Collegio provinciale competente a irrogare la sanzione, e quindi ha il diritto di essere informato della data della stessa, secondo il disposto dell'art. 12 r.d. n. 274 del 1929. Nell'ipotesi in cui l'incolpato non sia stato informato della data dell'adunanza, la decisione adottata dal Collegio provinciale è viziata per violazione del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 Cost., e deve essere annullata dal Consiglio nazionale, non operando i principi di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., che regolano esclusivamente i rapporti tra organi giurisdizionali (Cass. 20/08/2013, n. 19228; Cass. 26/05/2011, n. 11608)”.
“Nella fattispecie in esame, come emerge già dalla lettura del provvedimento impugnato, il professionista incolpato non è stato posto in condizione di partecipare all'adunanza tenutasi in data 6 febbraio 2017, nella quale è stato definito il procedimento disciplinare a suo carico, con l'irrogazione della sanzione. E difatti, dopo la comunicazione in data 21 gennaio 2016 di avvio del procedimento e l'audizione avvenuta il successivo 1° febbraio, il professionista non è stato informato della data in cui si sarebbe svolta la «seduta per la discussione», alla quale aveva diritto di partecipare anche avvalendosi dell'assistenza di un difensore”.
All'accoglimento del ricorso segue la cassazione del provvedimento impugnato e la decisione nel merito, di annullamento della delibera del Collegio dei geometri di Udine.
In allegato la sentenza
Leggi anche: “Cassazione: l’iscrizione all’albo professionale è condizione sufficiente per rendere obbligatoria l’iscrizione alla Cassa Geometri”