L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 28/E del 29 maggio 2020 fornisce delle precisazioni sulla cancellazione dei versamenti Irap introdotta dal decreto “Rilancio” (articolo 24 del Dl n. 34/2020), con particolare riguardo ai soggetti che esercitano la propria attività in periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare.
Tale disposizione prevede espressamente che “non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta”. In sostanza la norma abroga il saldo Irap 2019 e la prima rata dell’acconto 2020.
L’Agenzia ricorda che la norma, inoltre, non trova applicazione per alcune categorie individuate nel successivo comma 2. Si tratta, in particolare, dei soggetti:
- che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del Dlgs n. 446/1997
- indicati nell’articolo 162-bis del Tuir
- con volume di ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dl Rilancio.
In sintesi, l’agevolazione Irap prevede che:
1. il saldo relativo al periodo d’imposta 2019 non è dovuto. È invece dovuto il relativo acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste
2. l’acconto per il periodo d’imposta 2020 è dovuto al netto della prima rata, ossia costituiscono oggetto di versamento soltanto la seconda rata dell’acconto e il saldo
3. le disposizioni in commento hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati.
Di conseguenza, l’articolo 24 del Dl n. 34/2020, salvo eventuali modifiche in sede di conversione, esplica i propri effetti anche nei confronti di tutti i soggetti per i quali il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare (esercizi “a cavallo”).
Restano, ovviamente, le peculiarità legate a tale circostanza e ai corrispondenti termini di versamento. La risoluzione in esame, quindi, ricorda che come indicato dall’articolo 17 del Dpr n. 435/2001:
- per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il versamento sub a) deve avvenire entro il 30 giugno e quello sub b) entro il medesimo termine (prima rata dell’acconto) ovvero entro il 30 novembre (seconda rata dell’acconto). In pratica, tali soggetti non sono tenuti a effettuare i versamenti di giugno 2020
- per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, invece, i versamenti devono avvenire entro l’”ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta” (saldo periodo precedente e prima rata dell’acconto) e l’”ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta” (seconda rata dell’acconto).
La risoluzione n. 28/2020, quindi, evidenziando l’importanza di individuare il “periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019”, fornisce la seguente tabella con alcune esemplificazioni: