La canna fumaria costituisce ordinariamente un volume tecnico e, come tale, un'opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, per la cui realizzazione non è necessario il permesso di costruire, senza essere conseguentemente soggetta alla sanzione della demolizione, salvo che non si tratti di opera di palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma dell'immobile, occorrendo solo in tal caso il permesso di costruire (cfr. ex plurimis, T.A.R. Umbria, sez. I, 31/1/2020, n. 41).
Lo ha confermato il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione Prima, nella sentenza n. 589/2021 pubblicata il 15 settembre.
La sentenza è disponibile in allegato.