Un condominio ricorrente ha impugnato una determinazione con cui Roma Capitale, “constatato che: il condominio … come risulta da accertamento prot. 74107 del 18/09/2012, redatto ai sensi dell'Art.37 del T.U.E. - DPR n.380 del 06/06/2001 e s. m. i. ha eseguito opere di restauro e risanamento conservativo consistenti in collocazione di nuova canna fumaria a servizio della centrale termica condominiale in aderenza alla facciata prospiciente il giardino interno del fabbricato e sovrapposta alla canna fumaria in eternit esistente, probabilmente dismessa senza aver presentato, ai sensi dell'Art.37 del T.U.E. - DPR n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i., una segnalazione certificata inizio attività”, gli ha ingiunto “il pagamento di una sanzione pecuniaria di 25.000,00 euro pari all'importo determinato da Roma Capitale con delibera Assemblea Capitolina n. 44/2011”.
Nella sentenza n. 3214/2023 pubblicata il 24 febbraio, il Tar Lazio (Sezione Seconda Stralcio) ha giudicato infondato il ricorso. “Deve essere, infatti, innanzi tutto, disattesa la censura”, si legge nella sentenza, “con cui parte ricorrente tenta di ricondurre l’opera di cui si discorre alla categoria degli interventi di manutenzione ordinaria totalmente liberi, per i quali non sono previste procedure da osservarsi né sanzioni di alcun genere, o - tutt’al più - soggetti a c.i.l.a., per i quali non è necessario alcun titolo abilitativo e la mancata osservanza della procedura dà luogo ad una esigua sanzione (pari all’epoca ad euro 258,00 qualora i lavori siano stati già ultimati), valorizzando la circostanza che la canna fumaria sarebbe posta a servizio di un impianto tecnologico preesistente (quello di riscaldamento del Condominio) e non già di nuova installazione, peraltro non alterando il volume edilizio dell’edificio entro e fuori terra, né incidendo sulla superficie e sull’aspetto esteriore dello stesso, attesa la sua collocazione in aderenza alla facciata prospiciente il giardino interno del fabbricato”.
Il Collegio ritiene “che, contrariamente a quanto osservato dalla parte ricorrente, nella fattispecie che occupa l’intervento realizzato rientri a pieno titolo nella categoria dei lavori “di manutenzione straordinaria” e/o “di restauro e di risanamento conservativo” di cui all’art. 22, comma 1, lett. a) e b) (come recepito dall’art. 19, comma 3, della l.r. Lazio n. 15/2008), eseguiti in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività, venendo in rilievo una struttura che - pur indubbiamente non alterando la volumetria complessiva degli edifici e non comportando mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico - appare necessaria per realizzare ed integrare i servizi tecnologici a servizio dell’edificio nonché ad assicurarne la funzionalità, attraverso il ripristino e il rinnovo dei relativi impianti, in quanto tale “realizzabil(e) mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente”.
“Del tutto inconferente appare, infatti,” osserva il Tar Lazio “la giurisprudenza impropriamente richiamata dal Condominio a supporto dell’assunta non necessità dell’omessa s.c.i.a., a ben vedere riferita ai casi in cui per la realizzazione della canna fumaria non sia necessario il rilascio di il permesso di costruire (tra le altre, la sentenza del T.A.R. Basilicata, n. 589/2021), invero nel caso di specie pacificamente non richiesto dall’amministrazione comunale, così come i riferimenti al carattere preesistente dell’impianto al quale l’opera afferisce, infatti inidoneo ad escludere l’applicabilità dell’adempimento prescritto al citato art. 22, comprendendo gli interventi di restauro e di risanamento conservativo anche quelli volti a garantire la funzionalità degli impianti, mediante il loro rinnovo e ripristino e non già soltanto quelli finalizzati a realizzarli ex novo (in tal senso, il dettato dell’art. 3, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001), nonché comunque risultando la canna fumaria di cui si discorre realizzata non già in sostituzione della preesistente quanto in sua aggiunta”.