La collocazione di una canna fumaria sul muro perimetrale di un edificio o una corte interna, salva la particolarità o la consistenza del manufatto, può essere effettuata anche senza il consenso degli altri condomini. Questo è quanto emerge dalla sentenza n.136/21 del Tar della Regione Calabria, sezione di Reggio, che si è pronunciato il 15 febbraio scorso in merito al ricorso n. 698 del 2019. Nello specifico il Comune di Reggio Calabria con l’ordinanza n. 56723 dell’aprile 2019 aveva ordinato alla ditta che stava effettuando i lavori presso un ristorante della città di provvedere entro 90 giorni alla rimozione della canna fumaria realizzata nel pozzo luce dell’edificio.
La domanda di regolarizzazione e il consenso dei condomini
Secondo quanto si legge nella sentenza del Tar (IN ALLEGATO) il Comune aveva rigettato la richiesta di regolarizzazione della canna fumaria presentata dalla società, in data 11 ottobre 2019 con deposito della domanda presso il SUAP, adducendo tra le motivazioni che al fine dell’accoglimento della domanda di regolarizzazione fosse indispensabile la previa acquisizione dell’atto di assenso degli altri condomini. Ma in questo caso specifico la canna fumaria non impedisce ai condomini l’uso comune del muro in quanto si tratta solo di un volume tecnico in punto luce che non causa, in quanto tale, alcun aumento di volumetria e pertanto non può essere soggetto alla sanzione demolitoria ordinata dal Comune.
La decisione del Tar
Tenendo conto della natura della canna fumaria (emanante solo vapori) e della sua collocazione all’interno del pozzo di luce, non visibile dalla pubblica via e, quindi, presuntivamente inidonea ad alterare il prospetto del fabbricato, il Tar ha stabilito che per costante giurisprudenza la collocazione di canne fumarie sul muro perimetrale di un edificio o una corte interna, salva la particolarità o la consistenza del manufatto, può essere effettuata anche senza il consenso degli altri condomini, purché non impedisca loro l'uso del muro comune e non ne alteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità, appunto.
Il singolo condomino ha quindi titolo, anche se il condominio non abbia dato o abbia negato il proprio consenso, a ottenere la concessione edilizia per un'opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale comune, che si attenga ai limiti suddetti.
Precedenti in materia
Il Tar, nell’emettere la sentenza, si è appellato ad altre sentenze simili, come la sentenza 648/17 del Tar delle Marche, secondo cui il proprietario di una singola unità immobiliare può collocare un'opera nell’area comune a patto che l’installazione non pregiudichi il pari diritto degli altri condomini. Inoltre, la sentenza 7862/17 del Tar del Lazio aveva concluso che i fumaioli devono essere prolungati a un'altezza sufficiente in modo da evitare immissioni nocive o che danno disturbo a terzi.
IN ALLEGATO: Sentenza 136/21 Tar Regione Calabria sezione di Reggio Calabria