L'installazione di una canna fumaria sulla facciata di un condominio è consentita anche senza l'assenso degli altri condomini, a condizione che non siano pregiudicati l’armonia e il decoro della facciata. Di conseguenza, è illegittimo il diniego del Comune motivato solo sulla base del mancato assenso degli altri condomini.
Così si è pronunciato il Tar Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), con la sentenza n. 1308/2014 depositata il 2 dicembre.
La vicenda sulla quale si è espresso il Tribunale amministrativo riguarda il provvedimento con il quale il Dirigente del settore attività produttive e sviluppo economico del Comune di Mantova ha respinto la richiesta presentata da una società per l'installazione di una canna fumaria esterna nell’immobile che serve al ristorante della società, in quanto essa andrebbe a collocarsi sulla facciata condominiale, nelle parti di pertinenza di altri due condomini, i quali hanno rifiutato il loro assenso per asserite ragioni di decoro.
SE SI RISPETTA IL DECORO NON OCCORRE L'OK DEGLI ALTRI CONDOMINI. In generale, ricordano i giudici amministrativi, ai sensi dell’art. 1002 c.c. comma 1, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Nel caso di installazione di una canna fumaria che interessi anche la facciata in corrispondenza delle proprietà di altri condomini,
costante giurisprudenza – Cass. civ. sez. II 11 maggio 2011 n°10350, T. Roma sez. XII 28 luglio 2002, T. Milano 26 marzo 1992 e T. Trento 16 maggio 2013 n°432 - non nega a priori la possibilità di effettuare l’opera senza l’assenso di costoro; richiede però, perché se ne possa prescindere, che in concreto non siano pregiudicati l’armonia e il decoro della facciata in questione.
IL NO DEI CONDOMINI NON GIUSTIFICA IL DINIEGO DEL COMUNE. Pertanto, secondo il Tar Brescia il provvedimento impugnato è illegittimo e va annullato, perché motiva soltanto con riguardo alla mancanza della “piena titolarità a intervenire” derivante dal diniego degli altri condomini, e non apprezza l’impatto dell’opera sulla facciata interessata.