In tutti i casi di scarico non collocabili nella categoria EHA 1 è obbligatorio dotare gli impianti dei locali di cottura all’interno dei locali di ristorazione di sistemi di scarico dei fumi posti sulla cima del tetto ovvero sulla sezione più alta dell’edificio.
Lo precisa il Tar Lazio con la sentenza n. 10337/2016 pubblicata il 17 ottobre (IN ALLEGATO).
OK AI SISTEMI ALTERNATIVI. I giudici amministrativi di Roma chiariscono che, fermo restando l’impiego ordinario delle vie di fumo tradizionali, la normativa consente anche il ricorso a vie di fumo alternative che dovranno essere valutate caso per caso. Tale disciplina è da considerarsi tuttora vigente in quanto non in contrasto con l’art.12 del Reg. reg. 1 del 2009 che prescrive l’accertamento dell’idoneità della via di fumo alternativa “secondo la normativa vigente in materia” (e dunque non pregiudica l’operatività di detta norma regolamentare).
LE NORME TECNICHE. Il Tar Lazio richiama più normative tecniche a livello comunitario: UNI EN 15251:2008, recante “Criteri per la progettazione dell’ambiente interno e per la valutazione della prestazione energetica degli edifici, in relazione alla qualità dell’aria interna, all’ambiente termico, all’illuminazione e all’acustica” e applicabile ad abitazioni individuali, condomini, uffici, scuole, ospedali, alberghi e ristoranti, impianti sportivi, edifici ad uso commerciale all’ingrosso e al dettaglio; UNI EN 15239:2008 e UNI EN 15240:2008 entrambe descriventi una metodologia per l’ispezione degli impianti.
In particolare, la normativa UNI EN 13779:2008 (Requisiti prestazionali dei sistemi per l’edilizia non residenziale) prevede dettagliate classificazioni di aria nell’ambiente, in particolare l’aria esterna (ODA) e l’aria interna (IDA) e classifica quest’ultima in quattro categorie collocando all’interno di quella più dannosa per la salute umana (“aria estratta con altissimo livello di inquinamento”), l’aria proveniente, fra l’altro, da “cappe aspiranti per uso professionale, piani cottura e scarichi locali di cucine” in quanto contenente odori ed impurità dannosi per la salute in concentrazioni sensibilmente più elevate di quelle permesse per l’aria interna nelle zone occupate.
Le norme UNI EN, elaborate dal CEN (Comité Européen de Normalisation), sono preordinate ad uniformare la normativa tecnica in tutta Europa e devono ritenersi non solo regole di buona tecnica ma, altresì norme vincolanti in presenza di leggi o di regolamenti di recepimento.
Il Tar Lazio osserva che la normativa tecnica “UNI EN 13779 Ventilazione degli edifici non residenziali - Requisiti di prestazione per i sistemi di ventilazione e di climatizzazione” è espressamente richiamata nell’All. B al d.m. 26.6.2009 (vedasi altresì, in precedenza, art.7 dell’abrogata legge n.46 del 1990 nonché, per quanto riguarda le attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, il d.m. n.38 del 2007, all’art.5, comma 3 e all’art.6 comma 1) e quindi trova applicazione nel vigente Ordinamento. La norma tecnica che essa indica in tutti i casi di scarico dell’aria esausta diversa da quella della cat. EHA 1 (che è nella catalogazione sopra richiamata quella considerata la meno dannosa per la salute ed è qualificata come “aria estratta con basso livello di inquinamento” da ambienti come uffici, classi scolastiche, scalinate, corridoi ecc.) è data dalla seguente prescrizione: “In tutti gli altri casi lo scarico dovrebbe essere posto sulla cima del tetto. Come regola, l’aria esausta è condotta sopra la sezione più alta dell’edificio e scaricata verso l’alto”.