Sentenze

Canne fumarie in centri storici: necessaria l'autorizzazione paesaggistica

Tar Umbria: il posizionamento di una canna fumaria lungo la parete esterna di un fabbricato a destinazione abitativa posto in un centro storico sottoposto a tutela, non può considerarsi intervento rientrante in alcuna delle categorie di cui all’allegato B del D.P.R. n. 31/2017

lunedì 22 febbraio 2021 - Redazione Build News

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Il sig. G. è proprietario di un appartamento di civile abitazione sito in Perugia, facente parte di un edificio che al piano terra ospita un esercizio commerciale di ristorazione (pizzeria) gestito dal sig. D. L.

Riferisce il sig. G. di avere constatato, nel mese di agosto 2018, il posizionamento, dai locali della pizzeria fino al tetto di copertura dell’edificio, di una canna fumaria in rame lungo la facciata interna.

Effettuato l’accesso agli atti, il sig. G. apprendeva che l’installazione della canna fumaria era avvenuta in forza di autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Perugia al sig. D. L. in data 1.09.2017.

Dagli atti del procedimento, risulta che la Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, istruita la pratica secondo la procedura semplificata di cui al D.P.R. n. 31/2017, aveva emesso parere favorevole all’intervento nella seduta del 21.06.2017. Quindi, in data 29.06.2017, la pratica era stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria per il parere di competenza ai sensi dell’art. 146, c. 5, del d.lgs. n. 42/2004.

Con nota del 6.07.2017, la Soprintendenza aveva emesso preavviso di parere sfavorevole, motivato, in primo luogo, dalla non riconducibilità dell’intervento all’ipotesi di cui al punto 4 dell’allegato B del D.P.R. n. 31/2017, riferibile ai soli interventi sulle coperture, quindi dalla necessità di valutare la percorribilità di soluzioni diverse con adozione di sistemi di aspirazione interni direttamente applicati alle attrezzature e tali da evitare la collocazione di condotte in corrispondenza dei prospetti di fabbricati ricadenti all’interno del centro storico e, infine, dall’impatto negativo che l’installazione avrebbe determinato sul prospetto interessato, configurandosi essa come inserimento estraneo ed incompatibile con i valori paesaggistici.

Al preavviso di parere sfavorevole erano seguite le osservazioni del sig. D.L. del 31.07.2017, trasmesse alla Soprintendenza in data 1.08.2017.

Quindi, essendo trascorso il termine di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 31/2017 senza che la Soprintendenza adottasse l’atto conclusivo del subprocedimento di sua competenza, il Comune di Perugia, ai sensi del comma 9 dello stesso articolo, si determinava a provvedere e, condividendo le osservazioni del sig. D. L., rilasciava l’autorizzazione paesaggistica n. 444 del 1.09.2017.

Il sig. G. ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe dinnanzi a TAR.

In data 14.07.2020 il Comune di Perugia ha poi prodotto l’atto con il quale la Soprintendenza, in data 5.10.2017, visto il precedente preavviso di parere negativo ed esaminate le osservazioni del sig. D. L., ha espresso parere favorevole di compatibilità paesaggistica rispetto all’intervento di installazione di canna fumaria, prescrivendo che la stessa avrebbe dovuto essere collocata nell’angolo sinistro del prospetto interessato e avrebbe dovuto avere un diametro massimo di 25 cm.

Il sig. G., venuto così a conoscenza del parere postumo della Soprintendenza, ha impugnato anche detto atto con motivi aggiunti del 13.10.2020, depositati il 29.10.2020, deducendone l’illegittimità per contraddittorietà, difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione ed illogicità manifesta.

IL PRONUNCIAMENTO DEL TAR UMBRIA. Con la sentenza n. 38/2021 pubblicata l'8 febbraio, il Tar Umbria (Sezione Prima) ha precisato quanto segue:

Il posizionamento di una canna fumaria lungo la parete esterna di un fabbricato a destinazione abitativa posto in un centro storico sottoposto a tutela, quale è quello del Comune di Perugia, non può considerarsi intervento rientrante in alcuna delle categorie di cui all’allegato B del D.P.R. n. 31/2017 menzionate dall’Amministrazione comunale e dal controinteressato negli atti del procedimento e nelle memorie depositate in giudizio. Per la precisione, l’installazione per cui è causa:

- non rientra nell’ipotesi di cui al n. 4 dell’allegato B del decreto (indicato nel frontespizio dell’istanza di autorizzazione paesaggistica), che fa riferimento agli interventi sulle coperture, anche mediante inserimento di canne fumarie o comignoli, ma non al posizionamento degli stessi elementi lungo le facciate degli edifici;

- non rientra nell’ipotesi di cui al n. 20 dello stesso allegato (cui fa riferimento l’impugnata autorizzazione paesaggistica), che riguarda gli edifici a destinazione produttiva, e non quelli a destinazione residenziale, quale è quello per cui è causa;

- non rientra, infine, nell’ipotesi di cui al n. 7 dell’allegato (non citata negli atti del procedimento, ma evocata nella memoria della difesa comunale), che riguarda l’installazione di impianti tecnologici «quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne».

Nessuna delle ipotesi menzionate fa riferimento all’installazione di canne fumarie sulla facciata di edifici a destinazione non produttiva che sia visibile dalla pubblica via.

Né per ammettere l’applicazione del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica all’intervento per cui è causa può procedersi all’estensione analogica di alcuna delle ipotesi sopra ricordate.

Deve infatti considerarsi che le previsioni del D.P.R. n. 31/2017, che individuano taluni interventi in aree sottoposte a vincolo i quali, per il limitato impatto sul bene tutelato, non richiedono il rilascio di autorizzazione paesaggistica o consentono un’autorizzazione semplificata, hanno natura regolamentare. Esse, pertanto, devono essere interpretate conformemente alle disposizioni del d.lgs. n. 42/2004 e con esclusione di qualsiasi possibilità di estensione analogica che possa ampliarne il campo di operatività.

Dunque, esclusa l’applicabilità della procedura semplificata di cui al D.P.R. n. 31/2017, il Comune di Perugia avrebbe dovuto seguire il procedimento ordinario disciplinato dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, con decorrenza del termine di sessanta giorni ivi previsto dal 1.08.2017, data della trasmissione alla Soprintendenza delle osservazioni del sig. D. L. al preavviso di parere negativo.

Ne consegue l’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Perugia con atto n. 444 del 1.09.2017”.

In allegato la sentenza

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